Notifica diretta a mezzo posta dell’avviso di accertamento e raggiungimento dello scopo (Cass. civ. Sez. V n. 21604 del 31.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione dell’avviso di accertamento eseguita a mezzo posta direttamente dall’ufficio finanziario, ai sensi dell’art. 14 della legge n. 890 del 1982, è legittima e non richiede l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario né la redazione di relata o di annotazioni specifiche sull’avviso di ricevimento. L’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario si presume conosciuto ai sensi dell’art. 1335 cod. civ., salvo prova contraria dell’impossibilità incolpevole di prenderne cognizione. L’eventuale vizio della notificazione è sanato per raggiungimento dello scopo quando il contribuente abbia avuto conoscenza del contenuto dell’atto, trovando applicazione, anche per gli atti impositivi, il principio di cui all’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ.
Il Fatto
Nel corso di una verifica fiscale, la Guardia di Finanza riscontrava movimenti bancari non giustificati sul conto di un professionista. L’ufficio emetteva un avviso di accertamento con cui recuperava a tassazione somme ai fini Irpef, Iva e Irap. Il contribuente impugnava l’atto davanti alla CTP, eccependo l’inesistenza della notifica, l’illegittimità della verifica e della perquisizione domiciliare, il difetto di motivazione e l’infondatezza della pretesa.
La CTP accoglieva parzialmente il ricorso, rideterminando il maggiore imponibile Irpef e annullando l’accertamento Irap. Il contribuente proponeva appello, che la CTR della Campania rigettava. Avverso tale sentenza il contribuente ricorreva per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il motivo sulla notifica dell’atto impositivo, che il contribuente assumeva inesistente per essere stato l’atto consegnato a soggetto estraneo e non convivente. Il ricorrente non trascriveva l’atto attestante l’esito della notifica né documentava l’estraneità del ricevente, sicché la censura è inammissibile per difetto di autosufficienza.
Nel merito, la Corte ricostruisce l’orientamento consolidato secondo cui, dall’entrata in vigore dell’art. 20 della legge n. 146 del 1998, gli uffici finanziari possono notificare direttamente a mezzo posta gli avvisi e gli atti destinati al contribuente. La salvezza delle previsioni degli artt. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 e 26 d.P.R. n. 602 del 1973 comporta solo una facoltà di avvalersi di soggetti esterni, non un obbligo.
Ne deriva che, in caso di notificazione postale diretta, trovano applicazione le norme sul servizio postale ordinario e non quelle sulla notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario. Non è quindi necessaria alcuna relata, operando la presunzione di conoscenza dell’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario. La ricezione materiale da parte di chi nulla oppone fonda una presunzione di legittimazione a ricevere la consegna.
La Corte richiama l’insegnamento delle Sezioni Unite e della Corte costituzionale n. 175 del 2018 e n. 104 del 2019, secondo cui la notificazione diretta assicura un sufficiente livello di conoscibilità dell’atto e non compromette il diritto di difesa. Corretto è pertanto il riferimento della CTR alla sanatoria per raggiungimento dello scopo, applicabile anche agli atti impositivi.
Gli ulteriori motivi sono dichiarati inammissibili: quelli sulla verifica e sulle prove per difetto di autosufficienza e di specificità; quello sul potere di firma per mancato confronto con la declaratoria della CTR; quello sull’Irap, già annullata in primo grado. Il ricorso è rigettato, con sussistenza dei presupposti per il doppio contributo unificato.
Nota della Redazione
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