Saldo rettificato e rimesse solutorie nel conto corrente bancario (Cass. civ. Sez. I n. 2602 del 29.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La qualificazione della natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse effettuate dal correntista non può essere compiuta ex ante sul saldo banca, ma soltanto dopo aver eliminato dal saldo tutti gli addebiti illegittimamente appostati dall’istituto di credito. Il ricalcolo del reale rapporto di dare/avere costituisce una mera operazione preventiva, finalizzata a contrapporre una fictio iuris alla realtà storica offerta dalla banca, e non un’attività attratta nella disciplina della prescrizione. Ne consegue che l’art. 1422 c.c. non risulta violato: la prescrizione decennale opera esclusivamente sulle rimesse “realmente” solutorie, individuate in base al saldo rettificato.
Il Fatto
Il correntista aveva convenuto in giudizio la banca chiedendo la ripetizione dell’indebito in relazione a un rapporto di conto corrente acceso nel 1988 e protrattosi fino al 2008. Il Tribunale di Fermo, con sentenza del 2014, aveva dichiarato la nullità per indeterminatezza del tasso debitore e della commissione di massimo scoperto indicati nella scheda contrattuale originaria, ravvisando ulteriori profili di illegittimità nelle pattuizioni successive, e aveva rideterminato il saldo in favore del correntista.
La banca propose appello. La Corte di Appello di Ancona, con sentenza non definitiva del 2019, accolse parzialmente il gravame e rimise in istruttoria la verifica della prescrizione dell’azione di ripetizione con riferimento alle rimesse solutorie, oltre all’accertamento del superamento del tasso soglia nella pattuizione del 2003. Espletata la consulenza tecnica, la Corte determinò un nuovo saldo attivo e statuì che nel controllo delle rimesse occorreva tener conto del saldo banca, poiché operare sul conto rielaborato avrebbe eluso l’art. 1422 c.c. Il correntista ha quindi proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La questione sottoposta investe l’individuazione del saldo contabile da utilizzare per selezionare le rimesse. Il ricorrente sostiene che la Corte territoriale, applicando il saldo banca, ha espunto dalla determinazione del saldo le rimesse qualificabili come solutorie e ne ha ritenuto prescritta la ripetizione, senza emendare dagli addebiti illegittimi il periodo anteriore al decennio.
Il motivo è fondato. La Corte richiama il principio già espresso da Sezioni Unite n. 24418/2010 e ribadito da Cass. n. 9141/2020: la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse non si valuta ex ante, ma solo dopo aver eliminato dal saldo tutti gli addebiti indebitamente effettuati dalla banca. Solo ricostruendo ex post l’intero rapporto di dare/avere è possibile una valutazione in concreto dei versamenti compiuti nell’ambito dell’apertura di credito in conto corrente.
Il Collegio afferma la netta separazione tra la prescrizione del diritto alla ripetizione e l’accertamento della nullità delle competenze illegittime. L’individuazione delle rimesse solutorie non ha alcun collegamento con la prescrizione dei pagamenti indebiti: il ricalcolo del reale rapporto di dare/avere è operazione preventiva e legittima rispetto alla successiva individuazione dei versamenti solutori. L’art. 1422 c.c. resta così rispettato, poiché la prescrizione opera solo sulle rimesse realmente solutorie determinate sul saldo ricalcolato. Nella specie la Corte evoca la fictio iuris che contrappone la realtà giuridica a quella storica offerta dalla banca, richiamando anche Cass. n. 7721/2023, nonché le conformi Cass. n. 3858/2021 e Cass. n. 37099/2022.
Il ricorso è dunque accolto, con cassazione delle sentenze impugnate in relazione al motivo esaminato e rinvio alla Corte di Appello di Ancona in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.