Opposizione a cartella: litisconsorzio necessario con l’esattore e rilievo d’ufficio (Cass. civ. Sez. III n. 11661 del 30.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, quando la pretesa concerne una sanzione amministrativa, la legittimazione passiva spetta non soltanto all’ente impositore, titolare della pretesa sostanziale, ma anche, quale litisconsorte necessario, all’esattore che ha emesso l’atto opposto, per l’interesse che una pronuncia di annullamento può spiegare sul rapporto esattoriale. La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, salvo il solo caso di un contrario giudicato interno esplicito. Ne consegue che il giudice di appello, rilevata la violazione del litisconsorzio, può dichiarare la nullità della sentenza e rimettere la causa al primo giudice, senza incorrere in ultrapetizione, trattandosi di rilievo officioso che non richiede istanza di parte.

Il Fatto

Un professionista proponeva opposizione avverso due intimazioni di pagamento notificategli dall’agente della riscossione, recanti crediti eterogenei, anche per entrate extratributarie, riferibili a distinti enti impositori. Nel giudizio di primo grado, davanti al Giudice di Pace, intervenivano l’agente della riscossione e due enti locali, mentre altri due restavano contumaci. Il giudice adito accoglieva parzialmente la domanda, annullava in parte le intimazioni e condannava l’agente alle spese, anche ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ.

Proposto appello dall’agente della riscossione, il Tribunale rilevava la violazione del litisconsorzio necessario nei confronti di alcuni enti impositori, dichiarava la nullità della sentenza e rimetteva la controversia al Giudice di Pace per nuova trattazione, previa integrazione del contraddittorio, condannando l’opponente alle spese del grado. Avverso tale decisione il soccombente proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi, esaminati congiuntamente, investono la ritenuta sussistenza del litisconsorzio necessario e il rilievo officioso della relativa questione. La Corte muove dal carattere di impugnazione a critica vincolata proprio del ricorso per cassazione, che circoscrive l’esame ai motivi formulati dalla parte.

Nel merito, il Collegio richiama la recente Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 30777 del 06/11/2023, secondo cui, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa a sanzioni amministrative, «la legittimazione passiva spetta non soltanto all’ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all’esattore che ha emesso l’atto opposto». La pronuncia è motivata dall’incidenza che un eventuale annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale.

La Corte richiama inoltre i precedenti conformi ivi citati e, in particolare, l’orientamento per cui, trattandosi di litisconsorzio necessario, la mancata integrazione del contraddittorio può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del processo. Su questa base la prima censura è dichiarata infondata, perché fondata su precedenti relativi a tipologie di entrate diverse da quelle oggetto di riscossione coattiva.

Anche la seconda censura è respinta: la non integrità del contraddittorio tra tutti i litisconsorti necessari è rilevabile ex officio in ogni stato e grado, salvo il solo caso, non ricorrente, di un contrario giudicato interno esplicito sul punto.

Il terzo motivo denuncia ultrapetizione, per essere stata la decisione resa senza istanza di parte insieme alla rimessione al primo giudice. La Corte lo ritiene infondato, richiamando la propria giurisprudenza. Il Tribunale ha inoltre motivato la condanna alle spese riconducendo l’erronea instaurazione del contraddittorio a una scelta dell’opponente, e tale motivazione non è stata oggetto di specifica censura. Il ricorso è quindi rigettato; non si provvede sulle spese per la tardività del controricorso, e si dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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