Sanzioni tributarie a carico dell’amministratore di fatto di società cartiera (Cass. civ. Sez. V n. 11658 del 30.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni amministrative tributarie, la deroga al principio di responsabilità personale dell’autore della violazione, posta dall’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 472/1997, e la regola di esclusiva riferibilità della sanzione alla persona giuridica, dettata dall’art. 7 del d.l. n. 269/2003 (conv. con modif. dalla l. n. 326/2003), operano soltanto quando la persona fisica ha agito nell’interesse e a vantaggio della società, effettiva beneficiaria della condotta. Quando invece il rappresentante o amministratore, anche di fatto, ha operato nel proprio esclusivo interesse, usando la persona giuridica quale schermo o paravento per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti, viene meno la ratio della norma eccezionale e la sanzione colpisce la persona fisica autrice dell’illecito. La circostanza che la persona giuridica sia stata artificiosamente costituita o utilizzata come mera fictio nell’interesse esclusivo della persona fisica esclude che sussista la differenza tra trasgressore e contribuente, non essendo necessaria l’emissione di specifiche procure né la formale imputazione dei pagamenti.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate, all’esito di indagini di polizia tributaria, recuperava nei confronti di una società a responsabilità limitata, ritenuta cartiera inserita in un sistema di frode Iva nel settore delle cartucce, maggiore imposta oltre interessi e sanzioni in relazione a fatture afferenti a operazioni soggettivamente inesistenti. L’avviso di accertamento era notificato anche all’amministratore di fatto della società, quale obbligato in solido al pagamento delle sanzioni irrogate ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. n. 472/1997.

Il contribuente impugnava l’atto davanti alla Commissione tributaria provinciale, che rigettava il ricorso; la decisione era confermata in appello dalla Commissione tributaria regionale. Il ricorrente proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, dolendosi della motivazione apparente della sentenza e della violazione dell’art. 7 del d.l. n. 269/2003.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto un profilo di inammissibilità: il motivo cumula mezzi eterogenei — vizio di error in procedendo per motivazione apparente e vizio di violazione di legge — senza consentire di delimitare i distinti profili di censura. Richiama il principio secondo cui il giudizio di cassazione è a critica vincolata e non è ammissibile una censura che combinі in un unico motivo una molteplicità di profili tra loro confusi (Cass. n. 9486 del 2018).

Nel merito, la Corte esclude il vizio di motivazione apparente. La sentenza impugnata, pur stringata e concisa, espone le ragioni del rigetto, valorizzando un apprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità: la idoneità degli elementi indiziari, quali sommarie informazioni, conversazioni telematiche, dichiarazioni di terzi e accertamenti telefonici, a comprovare il ruolo gestionale e direttivo svolto dal contribuente all’interno della compagine societaria. Non è dirimente il mancato rilascio di specifiche procure o la mancata movimentazione di denaro a suo beneficio, poiché il potere gestorio ben può essere esercitato senza procure e non è implausibile che l’interessato preferisse non figurare come beneficiario di pagamenti. Non sussiste dunque alcuna nullità per vizio di motivazione.

Quanto alla violazione di legge, la Corte ricostruisce il sistema: in materia di sanzioni amministrative tributarie vige il principio, mutuato dal diritto penale, della responsabilità personale dell’autore della violazione, salvo deroga per la responsabilità solidale delle società nel cui interesse ha agito la persona fisica. L’art. 7 del d.l. n. 269/2003, norma eccezionale, presuppone che la persona fisica abbia agito nell’interesse e a beneficio della persona giuridica, effettiva beneficiaria della condotta.

Ne consegue che, quando il rappresentante o amministratore ha agito nel proprio esclusivo interesse, utilizzando l’ente quale schermo per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti, viene meno la ratio della deroga e va ripristinata la regola generale della responsabilità personale. La Corte richiama i propri precedenti (Cass. n. 12334 del 2019, n. 28331 del 2018, n. 5924 del 2017, n. 19716 del 2013), nonché il principio per cui la regola dell’esclusiva riferibilità alla persona giuridica, affermata anche in caso di amministratore di fatto (Cass. Sez. V n. 25284 del 2017), non opera quando la società sia una mera fictio creata nell’interesse esclusivo della persona fisica.

Sulla base di tali principi la Corte ritiene infondata la censura e conferma la responsabilità sanzionatoria del ricorrente, rigettando il ricorso e condannandolo alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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