Accertamento sintetico: l’Ufficio deve provare la disponibilità dei beni indice (Cass. civ. Sez. V n. 9021 del 04.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico del reddito, l’Amministrazione finanziaria che intenda valorizzare beni indice deve provare, con qualsiasi mezzo, la loro disponibilità in capo al contribuente determinato. Non è sufficiente la indicazione del bene nei prospetti allegati all’avviso di accertamento, poiché tale menzione non assicura la prova certa che il bene sia riferibile al contribuente. L’onere probatorio sull’Ufficio non si esaurisce nella astratta affermazione del possesso del bene indice, ma richiede l’indicazione concreta delle modalità con cui la relativa disponibilità è stata dimostrata. Ove l’Amministrazione non assolva a tale onere, la presunzione di maggiore capacità contributiva non può operare. Il giudice dell’appello che rilevi la mancata prova del presupposto impositivo non incorre in motivazione apparente.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate sottoponeva a controllo la posizione fiscale di un contribuente che, per l’anno 2009, non aveva presentato la dichiarazione dei redditi. L’Ufficio individuava spese certe per alcune centinaia di Euro, tra bollo auto e premi assicurativi, nonché ulteriori spese per elementi certi derivanti dal possesso di cinque imbarcazioni a vela e di un’autovettura, quantificate in complessivi Euro 46.422,00.

Invitato al contraddittorio, il contribuente non si presentava. L’Ufficio riscontrava una possibile duplicazione dei dati sulle imbarcazioni e contestava infine il possesso del 25% di un’imbarcazione a vela. Notificava quindi l’avviso di accertamento, che il contribuente impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, contestando di non essere possessore di alcuna imbarcazione. Il ricorso era rigettato. In appello la Commissione Tributaria Regionale della Calabria accoglieva l’impugnazione e annullava l’atto impositivo, ritenendo non provato l’elemento certo richiesto dalla legge. L’Agenzia delle Entrate ricorreva allora per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 38, commi 4, 5 e 6, d.P.R. n. 600 del 1973 e degli artt. 2728 e 2697 cod. civ., sostenendo che l’Ufficio possa accertare il reddito in via sintetica utilizzando qualsiasi informazione proveniente da qualsiasi fonte. Il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., lamentava la nullità della sentenza per motivazione meramente apparente.

La Corte osserva che i due motivi, connessi, vanno trattati congiuntamente. La motivazione della Commissione Tributaria Regionale non è affatto apparente: nella sua sinteticità è completa e comprensibile, perché il giudice dell’appello ha ritenuto che l’Amministrazione non abbia provato la sussistenza del presupposto impositivo. Le censure dell’Ente impositore trascurano le ragioni della decisione impugnata.

La Corte riconosce che il giudice dell’appello parla di comproprietà, mentre sarebbe sufficiente la disponibilità del bene indice. Tuttavia l’Agenzia delle Entrate non prova che il contribuente avesse, non la proprietà, ma la disponibilità parziaria dell’imbarcazione a vela. Il riferimento ai dati dell’anagrafe tributaria è improprio, perché il giudice del gravame li ha espressamente considerati irrilevanti e tali dati non sono presenti nel processo.

La Corte conferma l’orientamento di legittimità secondo cui, in materia di accertamento sintetico, è sufficiente che l’Amministrazione dimostri la ricorrenza di indici certi di capacità patrimoniale non dichiarati. Tuttavia l’Ufficio deve comunque indicare in qual modo abbia provato tale ricorrenza: una tesi di segno opposto non esime dalla concreta dimostrazione del presupposto impositivo.

La Corte rileva che l’Amministrazione si limita ad affermare che la disponibilità delle imbarcazioni è stata provata mediante l’indicazione delle stesse nei prospetti contenuti nell’avviso di accertamento. Indicare un bene in un prospetto non comporta assicurare la prova certa che quel bene risulti riferibile a un contribuente determinato. Il ricorso è pertanto infondato e va respinto. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, non avendo il contribuente svolto difese nel giudizio di legittimità. Non si applica l’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, essendo l’Amministrazione soccombente ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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