Fallimento e domanda tardiva dell’agente della riscossione: preclusione da giudicato endofallimentare (Cass. civ. Sez. I n. 11662 del 30.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La domanda tardiva di ammissione al passivo fallimentare che riproponga il medesimo petitum e la medesima causa petendi di una domanda tempestiva già accolta con riserva è colpita da preclusione da giudicato endofallimentare, idonea a coprire il dedotto e il deducibile. L’unicità della pretesa dell’amministrazione finanziaria non consente il frazionamento in due distinte domande, poiché la prima avrebbe potuto e dovuto essere proposta con riserva per l’intero credito, non essendo necessaria l’emissione della cartella. Il motivo di ricorso che non censuri il passaggio motivazionale sostanziante la ratio decidendi è inammissibile, non potendosi per la prima volta in sede di legittimità contestare la sussistenza del giudicato. Ai fini del contributo unificato, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo.

Il Fatto

Il curatore del fallimento di una società aveva ammesso con riserva, su domanda tempestiva, il credito dell’agente della riscossione portato da una cartella emessa a seguito di iscrizione a ruolo ordinario, per un importo corrispondente a un terzo delle somme accertate. Successivamente, il medesimo agente proponeva domanda tardiva di ammissione al passivo per il credito portato da una seconda cartella, emessa a seguito di iscrizione a ruolo straordinario e comprensiva degli importi tutti accertati con il medesimo atto impositivo.

Il giudice delegato rigettava la domanda, reputandola duplicazione di quella già accolta. Proposta opposizione, il Tribunale l’accoglieva solo per un importo minimo, compensava parzialmente le spese e condannava l’opponente al rimborso dei residui quattro quinti. L’agente della riscossione ricorreva allora per cassazione con tre motivi, deducendo l’illegittimità del frazionamento, la nullità per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell’ente impositore e l’erroneità della condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è inammissibile. Il Tribunale aveva affermato che dall’accertata duplicazione delle domande, ovvero dalla disposta ammissione tempestiva con riserva, era destinata a scaturire una preclusione da giudicato endofallimentare, idonea a coprire il dedotto e il deducibile e a ostare all’ammissione con riserva dell’intero credito con successiva rinuncia della somma oggetto dell’insinuazione tempestiva. Tale passaggio, sostanziante la ratio decidendi, non è stato censurato: il ricorrente si è limitato a invocare l’ammissione con riserva, valorizzando la legittimità delle iscrizioni nei ruoli straordinari in presenza di fondato pericolo per la riscossione.

Il motivo risulterebbe inammissibile anche a volerlo interpretare come implicitamente volto a contestare la sussistenza del giudicato: la conclusione del Tribunale deriva dall’affermazione dell’unicità della pretesa, non frazionabile in due distinte domande, che si fonda su una duplice ratio decidendi. La seconda, costituita dal rilievo che per l’ammissione con riserva dell’intero credito non era necessaria l’emissione della cartella, non risulta sottoposta ad alcuna critica.

Il secondo motivo è infondato. L’art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999 impone al concessionario di chiamare in causa l’ente creditore nelle liti promosse contro di lui che non riguardino esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi. Nella specie la lite è stata promossa dall’agente della riscossione, che aveva presentato le domande di ammissione al passivo. In ogni caso, l’ente impositore non aveva veste di litisconsorte necessario: la chiamata prevista dalla norma va ricondotta all’art. 106 cod. proc. civ. ed è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità.

Il terzo motivo è in parte infondato e in parte inammissibile. L’individuazione del soccombente segue il principio di causalità: obbligata al rimborso è la parte che, con il comportamento tenuto fuori dal processo o col darvi inizio con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi. Il sindacato di legittimità è limitato ad accertare che le spese non siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa. La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *