Opposizione a confisca: necessaria l’udienza camerale a pena di nullità (Cass. pen. Sez. I n. 12701 del 02.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di confisca, l’opposizione avverso l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione rigetta l’istanza di revoca, emessa de plano, deve essere decisa — a pena di nullità assoluta — previa instaurazione del contraddittorio tra le parti, ai sensi dell’art. 666, commi 3 e 4, cod. proc. pen. La garanzia dell’opposizione è sperimentabile anche quando il provvedimento ablativo sia stato disposto all’esito di udienza in contraddittorio, poiché ciò assicura una doppia valutazione nel merito e la compatibilità costituzionale del procedimento. L’opposizione, non avendo natura di impugnazione, è istanza diretta al medesimo giudice per introdurre il contraddittorio ed ottenere una decisione più meditata. Il vizio insanabile impone l’annullamento con rinvio, in quanto la violazione del contraddittorio integra nullità assoluta ex art. 179 cod. proc. pen.

Il Fatto

Con ordinanza emessa de plano il 4 novembre 2024, il Tribunale di Fermo, quale giudice dell’esecuzione, ha respinto l’opposizione del condannato avverso il precedente provvedimento del 1° agosto 2023, con cui era stata disposta la confisca delle somme in sequestro nell’ambito di un procedimento per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, definito con sentenza di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen..

Il Tribunale aveva ritenuto che l’entità sproporzionata delle somme, l’assenza di giustificazione della disponibilità, l’assenza di fonti di reddito e le modalità di detenzione dello stupefacente dimostrassero che il denaro costituiva il profitto del reato. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., richiamato dall’art. 676 cod. proc. pen., per non avere il giudice fissato udienza camerale, nonché il difetto di motivazione e l’inosservanza degli artt. 240 e 240-bis cod. pen..

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso fondato. La giurisprudenza di legittimità ha con assoluta costanza affermato che l’opposizione avverso l’ordinanza di rigetto dell’istanza di revoca, emessa dal giudice dell’esecuzione all’esito di udienza camerale anziché de plano, deve essere decisa previa instaurazione del contraddittorio, a pena di nullità assoluta, ai sensi dell’art. 666, commi 3 e 4, cod. proc. pen. (Sez. I n. 15636 del 24.01.2023, Rv. 284512).

Tale principio vale anche quando il provvedimento opposto sia stato emesso a seguito di udienza celebrata nel contraddittorio delle parti. Le scansioni processuali obbligate sono state chiarite: avverso l’ordinanza in materia di confisca, emessa irritualmente nelle forme camerali o de plano, l’unico rimedio è l’opposizione davanti allo stesso giudice (Sez. I n. 36231 del 20.09.2007, Rv. 237897; Sez. III n. 48495 del 06.11.2013, Rv. 258079; Sez. III n. 49317 del 27.10.2015, Rv. 265538; Sez. II n. 12899 del 31.03.2022, Rv. 283061).

La garanzia dell’opposizione è sperimentabile anche quando il provvedimento ablativo sia stato disposto all’esito di procedura in contraddittorio, poiché ciò serve ad assicurare in concreto una doppia valutazione nel merito, a garanzia della compatibilità costituzionale del procedimento (Sez. I n. 52058 del 10.06.2014, Rv. 261604). L’opposizione, del resto, non ha natura di impugnazione: è istanza diretta al medesimo giudice per introdurre il contraddittorio e ottenere una decisione più meditata (Sez. Un. n. 3026 del 28.11.2001, Rv. 220577).

Il Collegio, lasciando impregiudicata ogni valutazione sull’applicabilità dell’art. 240 cod. pen., rileva dunque il vizio insanabile dell’ordinanza impugnata, irrilevante essendo che sia stata emessa a seguito di udienza in contraddittorio. Il provvedimento va annullato con rinvio, poiché nei casi di nullità assoluta ex art. 179 cod. proc. pen. per violazione del contraddittorio deve disporsi l’annullamento con rinvio (Sez. I n. 21826 del 17.07.2020, Rv. 279397). L’annullamento è disposto con rinvio al giudice dell’esecuzione in diversa persona fisica, perché fissi l’udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. ed esamini l’opposizione nel contraddittorio tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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