Prova nuova non decisiva: revoca confisca di prevenzione respinta (Cass. pen. Sez. I n. 12698 del 02.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, con esclusione del vizio di illogicità manifesta di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen.; è denunciabile il solo caso di motivazione inesistente o meramente apparente. In tema di revoca della confisca, la prova nuova non è elemento autosufficiente: deve essere anche decisiva, cioè idonea a mutare radicalmente i termini della valutazione operata, determinando una decisiva incrinatura del corredo fattuale su cui si fonda la decisione definitiva. Non integra motivazione apparente la sottovalutazione di argomenti difensivi che siano stati presi in considerazione o assorbiti dalle argomentazioni del provvedimento.
Il Fatto
I ricorrenti — il proposto di una misura di prevenzione e tre terzi interessati, suoi fratelli — avevano chiesto la revoca della confisca di tre immobili disposta in un procedimento di prevenzione avviato nel 1997 e definito con provvedimento definitivo. A sostegno dell’istanza avevano prodotto una consulenza basata su aerofotogrammetrie dell’Istituto Geografico Militare del 27 giugno 1990, da cui risultava che i fabbricati esistevano già a quella data, anteriore alla perimetrazione della pericolosità sociale del proposto, fissata negli anni dal 1990 al 1993.
Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la richiesta; la Corte d’appello di Reggio Calabria, Sezione misure di prevenzione, ha invece ritenuto ammissibile l’appello, compreso quello dei terzi, e nel merito lo ha respinto. I ricorrenti hanno allora impugnato il decreto in cassazione, deducendo la violazione di legge per motivazione apparente e per travisamento della prova.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte muove dalla delimitazione del sindacato di legittimità: nel procedimento di prevenzione il ricorso è ammesso solo per violazione di legge, secondo il disposto dell’art. 4, legge n. 1423 del 1956, richiamato dall’art. 3-ter, secondo comma, legge n. 575 del 1965. Resta così escluso il vizio di illogicità manifesta e resta denunciabile il solo caso di motivazione inesistente o meramente apparente, non potendosi qualificare come tale la dedotta sottovalutazione di argomenti che il giudice abbia comunque considerato o assorbito.
Sul merito, il Collegio richiama la giurisprudenza in tema di novità della prova. Le Sezioni Unite n. 57 del 2006 hanno escluso la possibilità di rimettere in discussione, con l’istanza di revoca, atti o elementi già considerati o deducibili nel procedimento di prevenzione; le Sezioni Unite n. 43668 del 2022 hanno confermato tale impostazione anche per l’istituto della revocazione. La semplice novità del dato probatorio non è sufficiente: la prova, oltre che nuova, deve essere decisiva, come affermato dalla Sez. II n. 41507 del 2013.
Applicando tali principi, la Corte ritiene che i giudici di appello abbiano fatto buon governo delle regole. Le fotografie aeree attestavano solo l’esistenza delle sagome degli edifici, ripresi in pianta: da esse non poteva trarsi la prova che le costruzioni fossero già ultimate e completate prima dell’inizio della pericolosità sociale del proposto. La Corte territoriale, quindi, non ha reso una motivazione apparente, ma ha preso atto della non decisività del novum offerto.
Il passaggio argomentativo decisivo è un altro: poiché la pericolosità sociale è incontestata per gli anni dal 1990 al 1993, il fatto che alla fine di giugno del 1990 esistessero le sagome degli edifici costituisce un dato irrilevante, anzi coerente con le conclusioni del provvedimento di confisca. Ne deriva l’inconcludenza delle censure costruite sull’erroneo presupposto di un riconoscimento di una parte lecita delle costruzioni. Le doglianze sull’onere di giustificazione sono dichiarate inammissibili per carenza di interesse, avendo la Corte d’appello ritenuto ammissibile la domanda. I ricorsi sono pertanto respinti, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali.
Nota della Redazione
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