Annullamento per carenza motivazionale nella riqualificazione della bancarotta documentale (Cass. pen. Sez. 5 n. 3208 del 26.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reati fallimentari, è affetta da vizio di motivazione la sentenza di riqualificazione del delitto di bancarotta fraudolenta documentale in quello di bancarotta documentale semplice che non dia conto delle ragioni per cui la documentazione contabile, esibita agli organi investigativi dalla curatela fallimentare, debba ritenersi insufficiente a consentire la ricostruzione della situazione economico-patrimoniale della società. La responsabilità per l’omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili non può, altresì, essere ascritta all’amministratore per circostanze successive alla dismissione della carica.

Il Fatto

Il ricorrente era stato condannato in primo grado per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, contestatogli per aver sottratto le scritture contabili obbligatorie e per aver tenuto in modo irregolare il libro giornale, impedendo la ricostruzione della situazione patrimoniale della società dichiarata fallita. La Corte d’Appello aveva successivamente riqualificato il fatto in bancarotta documentale semplice, riducendo il trattamento sanzionatorio. Avverso tale decisione, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo mancanza e manifesta illogicità della motivazione.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo il percorso argomentativo della sentenza impugnata carente e illogico sui punti decisivi. In particolare, la Corte ha evidenziato come la sentenza non chiarisse se le risultanze del libro giornale fossero incomplete o presentassero irregolarità negli anni in cui l’imputato era in carica, circostanza che avrebbe potuto escludere la sua responsabilità per fatti successivi alla cessazione del suo mandato.

È stato inoltre sottolineato che la Corte territoriale, pur affermando la mancanza di alcune scritture, non aveva specificato quali e non aveva spiegato perché non aveva considerato la vasta mole di documentazione che, come risultava dal verbale della Guardia di Finanza, era stata esibita dalla stessa curatrice fallimentare. Tale documentazione comprendeva i registri IVA degli anni 2013 e 2014, i partitari del 2014, fatture e altra documentazione contabile. Questo compendio documentale, secondo la Cassazione, avrebbe dovuto essere oggetto di specifica valutazione per escludere o confermare la penale responsabilità.

La Corte ha quindi ravvisato una carenza motivazionale in ordine all’elemento oggettivo del reato, non essendo stato dimostrato con sufficiente chiarezza l’impedimento alla ricostruzione della situazione contabile della fallita. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Perugia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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