Opposizione a decreto ingiuntivo e rito applicabile ai compensi dell’avvocato (Cass. civ. Sez. II n. 5042 del 26.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La domanda con cui l’avvocato chiede la liquidazione dei compensi per l’attività svolta davanti al Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, organo di giurisdizione speciale, non instaura controversia rientrante nel rito speciale di cui all’art. 14 d.lgs. 150/2011, che riguarda le sole spettanze per attività professionale svolta nel giudizio civile. Ne consegue che l’opposizione al decreto ingiuntivo può svolgersi nelle forme del rito sommario di cognizione ex art. 702-bis cod. proc. civ. davanti al tribunale in composizione monocratica. L’inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica non attiene alla costituzione del giudice e la relativa nullità, se non dedotta, resta sanata. Il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza è ammissibile in applicazione del principio dell’apparenza, a tutela dell’affidamento della parte indotta a ritenere il provvedimento impugnabile.

Il Fatto

La controversia trae origine dall’opposizione proposta da una società in liquidazione avverso il decreto ingiuntivo emesso a favore di un avvocato per il pagamento del compenso professionale maturato in un procedimento svoltosi davanti al Commissario regionale per il riordino degli usi civici. Il tribunale, in composizione collegiale, accolse parzialmente l’opposizione, riducendo la somma ingiunta e dichiarando inammissibile l’eccezione di incompetenza territoriale, sul rilievo che era stata prospettata sotto un unico profilo.

Nel merito il giudice attribuì prevalenza all’atto pubblico di compravendita del terreno, stipulato in epoca prossima all’introduzione del giudizio, rispetto alla stima amministrativa risalente ad alcuni anni prima. Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza con ricorso per cassazione affidato a tre motivi, dolendosi della mancata trattazione collegiale, della violazione delle regole sulla prova per presunzioni e del difetto di motivazione.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo la Corte esclude la dedotta nullità. Il Commissario regionale per gli usi civici esercita giurisdizione speciale nelle controversie di cui all’art. 29 legge n. 1766/1927, come già affermato dalle Sezioni Unite n. 26816 del 2009. Le questioni di riparto con il giudice ordinario attengono perciò alla giurisdizione, non alla competenza.

Da tale qualificazione discende che la pretesa dell’avvocato ai compensi per l’attività svolta davanti al giudice speciale non rientra tra le controversie di cui all’art. 14 d.lgs. 150/2011, che concernono le spettanze per l’attività professionale svolta nel giudizio civile. La causa non era dunque assoggettata a quel rito speciale.

Richiamando le Sezioni Unite n. 4485 del 2018 e Sez. II n. 34501 del 2022, la Corte ribadisce che l’opposizione al decreto ingiuntivo per compensi diversi da quelli giudiziali può svolgersi nelle forme del rito sommario di cognizione davanti al tribunale monocratico. Sarebbe contraddittorio privare l’opponente dell’alternativa del rito sommario per una controversia non esclusa dall’ambito dell’art. 702-bis cod. proc. civ.

La Corte rileva tuttavia che il tribunale ha deciso in composizione collegiale in una causa per cui era prevista la composizione monocratica, in violazione degli artt. 50-bis e 50-ter cod. proc. civ.. Tale inosservanza non attiene alla costituzione del giudice e la relativa nullità, non dedotta, è sanata ai sensi dell’art. 50-quater cod. proc. civ. Il ricorso è nondimeno ammissibile per il principio dell’apparenza.

Sul secondo motivo, prospettata la violazione dell’art. 2729 cod. civ., la Corte dichiara il motivo inammissibile: la valutazione dei requisiti di precisione, gravità e concordanza delle presunzioni è riservata all’apprezzamento di fatto del giudice di merito. Il terzo motivo, relativo al difetto di motivazione, è infondato, poiché l’ordinanza ha comparato gli elementi probatori con argomentazione logica e comprensibile, non integrando la motivazione il denunciato vizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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