Spese di lite al contumace e sindacato del giudizio di merito (Cass. civ. Sez. III n. 25776 del 22.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La condanna alle spese processuali presuppone che la parte a cui favore le spese sono attribuite le abbia effettivamente sostenute per l’attività difensiva connessa alla propria partecipazione al giudizio. Ne consegue che la statuizione con cui il giudice liquida le spese in favore della parte vittoriosa rimasta contumace è viziata e va cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., essendo assimilabile a una pronuncia resa in mancanza del relativo potere. In tema di responsabilità da fatto illecito imputabile a più persone, la questione della gravità delle rispettive colpe e dell’entità delle conseguenze può essere esaminata, nel giudizio promosso dal danneggiato, solo se il condebitore abbia esercitato l’azione di regresso o abbia chiesto l’accertamento in funzione della ripartizione interna tra i corresponsabili, con domanda proposta espressamente e tempestivamente.

Il Fatto

Due soggetti, titolari di quote di una s.r.l. a responsabilità limitata fiduciariamente intestate a terzi, convennero in giudizio diversi soggetti per il risarcimento del danno derivante dalla distrazione del patrimonio sociale e dalla soppressione delle quote sottoposte a sequestro giudiziario. Il tribunale accolse in parte la domanda, riconoscendo la responsabilità esclusiva di uno solo dei convenuti, già condannato al risarcimento.

La corte d’appello, in parziale accoglimento dell’impugnazione principale, estese la condanna risarcitoria, in solido, al custode delle quote sequestrate, confermando nel resto il rigetto. Avverso tale sentenza proposero ricorso per cassazione, con atti distinti, il danneggiato e la custode, assumendo rispettivamente la responsabilità degli altri convenuti e l’insussistenza della propria.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto le censure volte a estendere la responsabilità agli ulteriori soggetti convenuti, tra cui il notaio che aveva redatto il verbale assembleare e il consulente che aveva curato la costituzione della società acquirente del ramo d’azienda. Rileva che la corte territoriale ha escluso, con motivato giudizio di fatto, la loro colpevole cooperazione, accertando la regolarità della convocazione e della costituzione dell’assemblea e la presenza del custode autorizzato dal tribunale, con clausola che dava atto che nulla ostava al ripristino del capitale sociale. Le censure, pur formalmente evocanti violazioni normative, si risolvono in un inammissibile tentativo di ottenere un diverso apprezzamento delle circostanze di fatto, riservato al giudice del merito.

Quanto al motivo di omesso esame di fatti decisivi, il giudice di legittimità rileva che opera la preclusione, già prevista dall’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ. e ora dall’art. 360, quarto comma, cod. proc. civ., introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022, che esclude il ricorso ai sensi del n. 5 quando la sentenza d’appello rechi l’integrale conferma di quella di primo grado. Il ricorrente, non avendo indicato le ragioni di fatto della doppia conforme, incorre nella sanzione di inammissibilità.

Il profilo di maggior rilievo, accolto, riguarda le spese di lite liquidate in favore di un appellato rimasto contumace. La Corte ribadisce che presupposto indefettibile della condanna è che la parte destinataria abbia in realtà sostenuto spese per la difesa correlata alla sua partecipazione al giudizio. La statuizione che le liquida in favore della parte vittoriosa non difesasi è pertanto assimilabile a una pronuncia resa in mancanza del relativo potere e va cassata senza rinvio.

Le censure del ricorrente incidentale, infine, vengono per la maggior parte dichiarate inammissibili. In particolare, la dedotta violazione dell’art. 2055, terzo comma, cod. civ. si scontra con il rilievo che il giudizio di graduazione delle colpe attiene ai rapporti interni tra i condebitori e non al lato esterno dell’obbligazione solidale: la relativa legittimazione spetta al debitore, in funzione del regresso, e deve essere esercitata con domanda espressa e tempestiva, non ricavabile dalle mere difese sul rapporto con il danneggiato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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