Fusione dei consorzi, parte processuale unica e inammissibilità del secondo controricorso (Cass. civ. Sez. III n. 10833 del 22.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
A seguito di fusione il nuovo ente si identifica in un unico soggetto e costituisce, sul piano processuale, una sola parte; la distinzione delle ragioni dei consorzi preesistenti può riflettersi solo sulle linee difensive, non su uno sdoppiamento del soggetto divenuto unico dopo la fusione. Il potere di compiere l’atto difensivo è unico e si consuma con il primo deposito: è quindi inammissibile il secondo controricorso, nonché il ricorso incidentale proposto con lo stesso atto, per applicazione analogica del principio di consumazione dell’impugnazione. Ne consegue l’illegittimità della doppia liquidazione degli onorari in favore della medesima parte processuale. La questione di diritto è di particolare rilevanza ai fini dell’udienza pubblica solo se nuova o non mera estensione di principi già affermati.
Il Fatto
Il proprietario di un complesso agricolo confinante con un fosso conviene in giudizio i consorzi di bonifica competenti, deducendone l’inadempimento agli obblighi di manutenzione degli argini e dell’alveo e chiedendo accertamento, restituzione dei contributi e risarcimento del danno. In primo grado il tribunale nega la giurisdizione sui contributi e rigetta la domanda risarcitoria. La corte d’appello conferma il rigetto, riconoscendo tuttavia l’obbligo manutentivo in capo a uno solo dei consorzi, ma negando la prova del danno.
Il ricorrente propone ricorso per cassazione e, separatamente, ricorso per revocazione, respinto con successiva sentenza. Avverso quest’ultima propone nuovo ricorso. N medio tempo i due consorzi originari si fondono in un unico ente, che si costituisce con due controricorsi distinti e, nel primo procedimento, con ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
La Corte riunisce i due ricorsi in applicazione analogica dell’art. 335 cod. proc. civ., vertendo essi sulla sentenza d’appello e su quella di revocazione. Respinta l’istanza di riunione con i procedimenti tributari, non più pendenti, rileva d’ufficio l’inammissibilità del secondo controricorso e del ricorso incidentale depositati dall’ente successore.
Dopo la fusione il nuovo soggetto si identifica in un unico ente e costituisce una sola parte: la distinzione tra i consorzi fusi può riflettersi sulle strategie difensive, non su uno sdoppiamento della parte. Non è quindi configurabile un conflitto di interessi tra il nuovo ente e i preesistenti, estinti per effetto di una vicenda successoria simile alla successione mortis causa a titolo universale, con successione processuale ex art. 110 cod. proc. civ. e possibile estinzione per confusione dei contrapposti rapporti di debito e credito ex art. 1253 cod. civ..
Il potere di compiere l’atto difensivo è unico a prescindere dal numero dei difensori: il deposito del primo controricorso ne determina la consumazione. La duplicazione non comporta sempre l’inammissibilità di entrambi gli atti, ma rileva quando compromette le facoltà difensive della controparte, come nel caso di un’impugnazione, la cui attività deve essere esercitata una tantum per cristallizzarne l’ambito. Nel caso concreto ricorrono entrambe le ipotesi: è duplicata la comparsa di costituzione e i due atti sono sottoscritti da difensori distinti, con distinte procure.
Da ciò consegue l’illegittimità della doppia liquidazione dei compensi al medesimo soggetto, sia per l’inammissibilità della seconda comparsa, sia, in via assorbente, perché riferibili entrambe alla stessa parte processuale; la sentenza è cassata sul punto, con eliminazione della seconda liquidazione in sede di merito.
Nel merito degli altri motivi, la Corte esclude la rilevanza della questione ai fini della pubblica udienza, richiamando il nuovo art. 375, secondo comma, n. 4-quater, cod. proc. civ. e le Sezioni Unite n. 4331, 4340-4341, 4371, 4383 e 4800 del 2024. Dichiara inammissibili le censure sull’errore revocatorio e sul giudicato esterno, per difetto di autosufficienza; il ricorso avverso la sentenza d’appello è rigettato, con conferma della piena soccombenza e condanna alle spese.
Nota della Redazione
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