Espulsione dello straniero in emersione vietata fino alla conclusione della procedura giurisdizionale (Cass. civ. Sez. I n. 6606 del 12.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di espulsione amministrativa dello straniero, per effetto dell’art. 103, comma 17, d.l. n. 34/2020, dopo la presentazione della dichiarazione di emersione di lavoro irregolare ai sensi dei commi 1 e 2 del medesimo articolo non può essere legittimamente disposta l’espulsione del lavoratore straniero “in emersione” fino alla conclusione della procedura, salvo che lo stesso risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato o ricorrano le condizioni di cui al comma 10 della stessa disposizione. Il divieto opera anche quando la procedura amministrativa sia definita con rigetto, ove pendа il ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento reiettivo. Al giudice di pace spetta solo accertare la data e la certezza dell’inoltro della dichiarazione, non compiere una prognosi sull’esito della domanda di sanatoria.

Il Fatto

Un cittadino straniero aveva presentato, tramite il datore di lavoro, una domanda di emersione di lavoro irregolare nel luglio 2020. L’istanza era stata respinta in sede amministrativa nel settembre 2021 e il diniego era stato impugnato davanti al giudice amministrativo. Nelle more, il Prefetto aveva emesso e notificato un decreto di espulsione nel maggio 2022, sul presupposto del trattenimento illegale nel territorio nazionale.

Il Giudice di pace aveva respinto l’opposizione avverso il decreto, ritenendo irrilevante la pendenza della procedura di sanatoria e la sospensione cautelare disposta dal giudice amministrativo. Avverso tale pronuncia lo straniero ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 103 d.l. n. 34/2020 e, in via subordinata, la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità tra i due giudizi.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto fondata la prima censura, muovendo dalla disciplina dettata dall’art. 103 d.l. n. 34/2020. Il comma 11 sospende i termini dei procedimenti amministrativi e penali relativi all’ingresso e al soggiorno illegale, mentre il comma 17 stabilisce che lo straniero ammesso alla procedura di emersione non può essere espulso “nelle more della definizione” della stessa, salvo le ipotesi di pericolosità descritte al comma 10.

Il Collegio ha richiamato l’indirizzo per cui, in presenza di una dichiarazione di emersione, al giudice di pace compete solo verificare la data e la certezza dell’inoltro, restando estranea alla sua competenza ogni prognosi sull’esito della domanda di sanatoria (Sez. VI n. 24294 del 2021; n. 26863 del 2022). Parimenti, alla comunicazione del preavviso di rigetto non può attribuirsi l’effetto di far cessare la sospensione del procedimento di espulsione (n. 21974 del 2024).

La Corte ha però preso le distanze da n. 35448 del 2023, ove si era ritenuto che il rigetto dell’istanza in sede amministrativa facesse rivivere il potere espulsivo, non rilevando la pendenza del termine per impugnare. Nel caso esaminato, gli effetti del rigetto giudiziario della domanda di emersione erano sospesi per effetto dell’ordinanza cautelare del giudice amministrativo: il provvedimento di diniego non era dunque definitivo e la procedura non poteva dirsi conclusa.

Ne deriva l’inefficacia sopravvenuta del decreto di espulsione, non sorretto da un titolo efficace: la pendenza del ricorso giurisdizionale avverso il rigetto impedisce di considerare l’intera vicenda di emersione effettivamente conclusa. Né risultavano integrate le condizioni del comma 10. La seconda doglianza, in punto di pregiudizialità, è stata assorbita. Il ricorso è stato accolto, con cassazione dell’ordinanza impugnata e rinvio al Giudice di pace di Grosseto in persona di diverso magistrato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *