Opposizione esecutiva e domanda riconvenzionale spostano la competenza per valore (Cass. civ. Sez. III n. 12940 del 14.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di merito instaurato a seguito di opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., la domanda con cui il debitore opposto chiede l’accertamento di un proprio controcredito nei confronti della creditrice procedente integra domanda riconvenzionale. Essa è idonea a determinare, per effetto del cumulo con la domanda principale ai sensi dell’art. 10, comma 2, cod. proc. civ., la competenza per valore del tribunale, anche quando la domanda principale rientri nella competenza del giudice di pace. Il criterio dell’art. 17 cod. proc. civ. attiene alla competenza per valore, non alla competenza per materia o funzionale, e opera in combinazione con la regola generale sul cumulo delle domande. L’eccezione di incompetenza per valore proposta tempestivamente dalla parte evocata in giudizio non incontra la preclusione di fase dell’art. 38 cod. proc. civ., che riguarda il rilievo d’ufficio in mancanza di eccezione.
Il Fatto
Nel corso di un procedimento esecutivo per espropriazione di crediti promosso da una creditrice nei confronti di una banca, la società debitrice proponeva opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ.. Sospesa l’esecuzione ex art. 624 cod. proc. civ., il giudizio di merito veniva introdotto dalla creditrice opposta davanti al Tribunale di Roma.
Il Tribunale dichiarava la propria incompetenza per valore, riconoscendo competente il Giudice di Pace. La creditrice proponeva quindi regolamento di competenza, chiedendo dichiararsi la competenza del Tribunale di Roma. Ha svolto attività difensiva la sola società terza pignorata, senza rassegnare conclusioni.
La Motivazione della Corte
La ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, l’inammissibilità della pronuncia sull’eccezione di incompetenza, per essere intervenuta non alla prima udienza ma dopo il rinvio per la precisazione delle conclusioni. La Corte ha respinto l’assunto: la preclusione dell’art. 38 cod. proc. civ. opera con riguardo al rilievo d’ufficio, non all’eccezione di parte. Nel caso concreto la società debitrice aveva proposto espressa eccezione di incompetenza per valore con la comparsa di risposta tempestivamente depositata, sicché il giudice aveva l’obbligo di deciderla senza preclusioni di fase.
Con il secondo motivo la ricorrente contestava nel merito il declinator della competenza verso il giudice di pace. Il Tribunale aveva ritenuto che l’eccezione di compensazione, fondata su un controcredito di poco superiore a tremila euro, non estendesse l’oggetto del processo né spostasse la competenza ai sensi dell’art. 35 cod. proc. civ..
La Corte ha ritenuto fondato il motivo. La domanda della ricorrente, quale risulta dal tenore testuale dell’atto, ha ad oggetto l’accertamento di un proprio controcredito rispetto a quello dedotto in via di eccezione dalla banca. Essa, pur formulata in termini non del tutto chiari, integra una domanda riconvenzionale, riguardante un credito dedotto come superiore alla soglia rilevante, ed è quindi idonea a radicare la competenza del Tribunale.
Il Collegio ha precisato che il criterio dell’art. 17 cod. proc. civ. attiene alla competenza per valore in tema di esecuzione forzata e non configura un’ipotesi di competenza per materia o funzionale. La sua applicazione non sfugge quindi alla combinazione con la regola generale dell’art. 10, comma 2, cod. proc. civ., che disciplina il cumulo di domande proposte nello stesso processo nei confronti del medesimo soggetto, secondo il richiamato precedente di questa Corte (Cass., ord. n. 30581 del 27/11/2024).
La Corte ha aggiunto che neppure un’eventuale pretestuosità della domanda ulteriore o accessoria potrebbe privare il giudice adito della potestà di esaminarla. Perfino in caso di nullità dell’atto, ai sensi dell’art. 164 cod. proc. civ., il giudice sarebbe comunque munito del potere di conoscerla e di rilevarla per consentire alla parte di sanarla. Ha quindi dichiarato la competenza per valore del Tribunale di Roma, davanti al quale la causa va riassunta nel termine di legge, compensando le spese di lite in ragione della novità della questione e delle opposte soccombenze.
Nota della Redazione
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