Reclamo avverso apertura della liquidazione del patrimonio: termine dalla comunicazione integrale (Cass. civ. Sez. I n. 9535 del 11.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il creditore che abbia avviato azioni esecutive individuali è titolare di un interesse giuridicamente tutelato a opporsi all’apertura della liquidazione del patrimonio del debitore sovraindebitato e può proporre ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., contro il decreto che rigetta il reclamo. Il decreto di apertura emesso ai sensi della legge n. 3 del 2012, incidendo in modo incontrovertibile sui diritti soggettivi dei singoli creditori, ha i caratteri della decisorietà che lo rendono impugnabile in sede di legittimità. Il rinvio agli artt. 737 e ss. cod. proc. civ. comporta che il termine breve di dieci giorni per il reclamo decorre dalla notificazione del decreto o dalla comunicazione della cancelleria, purché questa avvenga mediante trasmissione di copia integrale del provvedimento e non del solo dispositivo. In mancanza, resta applicabile il termine lungo di sei mesi di cui all’art. 327 cod. proc. civ.

Il Fatto

I ricorrenti, creditori che avevano in precedenza avviato azioni esecutive individuali, proposero reclamo al collegio contro il decreto con cui il Tribunale, in composizione monocratica, aveva dichiarato aperta la procedura di liquidazione del patrimonio dei controricorrenti ai sensi dell’art. 14-quinquies della legge n. 3 del 2012.

Il Tribunale dichiarò inammissibile il reclamo perché tardivo. Contro quel decreto i ricorrenti proposero ricorso per cassazione articolato in tre motivi; i controricorrenti si difesero con controricorso ed entrambe le parti depositarono memoria illustrativa.

La Motivazione della Corte

Il terzo motivo è esaminato con priorità, perché fondato. La Corte muove dalla premessa che il creditore può proporre ricorso straordinario per cassazione contro il decreto che rigetta il reclamo avverso l’apertura della liquidazione, sussistendo un interesse giuridicamente tutelato a vedere riconosciuto il diritto di procedere individualmente in via esecutiva sul proprio debitore.

I provvedimenti emessi ai sensi della legge n. 3 del 2012, quando regolano in modo incontrovertibile lo stato di sovraindebitamento e incidono sui diritti soggettivi dei creditori, presentano i caratteri della decisorietà che li rendono impugnabili per cassazione.

L’interesse del creditore a proporre ricorso è il riflesso dell’interesse a opporsi alla domanda di apertura, con cui il debitore mira a definire il sovraindebitamento in maniera alternativa rispetto all’esercizio delle azioni esecutive individuali. Ciò basta a negare fondamento alla tesi secondo cui il decreto di apertura non sarebbe un provvedimento dato in confronto di più parti ai sensi dell’art. 739, comma 2, cod. proc. civ.

Il rinvio agli artt. 737 e ss. cod. proc. civ., operato dall’art. 10, comma 6, della legge n. 3 del 2012 e richiamato dall’art. 14-quinquies, comma 1, comporta che il dies a quo del termine breve di dieci giorni per il reclamo decorre dalla notificazione del decreto o dalla comunicazione della cancelleria, purché effettuata con trasmissione di copia integrale del provvedimento e non del solo dispositivo.

In mancanza di notificazione o comunicazione integrale resta applicabile il termine lungo di sei mesi dell’art. 327 cod. proc. civ., decorrente dalla pubblicazione. Ha dunque errato il Tribunale dichiarando tardivo e inammissibile il reclamo non notificato né comunicato in copia integrale, solo perché proposto oltre dieci giorni dalla pubblicazione del decreto sui siti internet. Il ricorso è accolto, il decreto cassato con rinvio al Tribunale, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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