Compensi forensi: minimi tariffari inderogabili anche dopo il d.m. n. 147/2022 (Cass. civ. Sez. II n. 12242 del 08.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di compensi professionali forensi, le modificazioni al d.m. n. 55 del 2014 introdotte mediante il d.m. n. 147 del 2022 non hanno in alcun modo inciso sull’inderogabilità dei minimi tariffari in sede di liquidazione giudiziale in assenza di diversa convenzione, avendo soppresso le parole “di regola” in tutti i commi in cui esse ricorrono, al fine di ridurre il margine di discrezionalità dell’autorità giudiziaria, rendere più omogenea l’applicazione dei parametri e garantire maggiore coesione all’interno della categoria dei professionisti. Ne consegue che il giudice, nel procedere alla liquidazione dei compensi in favore del ricorrente, non può scendere al di sotto dei minimi tariffari. È pertanto illegittima la liquidazione che, cumulando più riduzioni, pervenga a un importo inferiore ai valori minimi tabellari.

Il Fatto

La ricorrente aveva chiesto alla Corte d’appello di Bologna l’equa riparazione, ai sensi della l. n. 89/2001, per l’irragionevole durata di un processo civile svoltosi in primo grado davanti al Tribunale e in secondo grado davanti alla Corte d’appello. Il Consigliere monocratico aveva accolto parzialmente il ricorso, accordando una somma a titolo di equa riparazione.

Il decreto monocratico era opposto dalla ricorrente. La Corte d’appello, in parziale riforma, ha riconosciuto un importo maggiore a titolo di equa riparazione e, per la fase di opposizione, una somma per compensi oltre agli esborsi. Avverso tale decreto la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

Il motivo di ricorso censura la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., dell’art. 2233 cod. civ. e del d.m. Giustizia n. 55/2014. La Corte territoriale aveva applicato una riduzione ulteriore del 50% rispetto ai valori minimi di tariffa, che già prevedono il dimezzamento rispetto all’importo minimo, pervenendo così — dopo avere affermato di applicare l’aumento per la predisposizione PCT — a un importo omnicomprensivo di euro 1.000. Tale duplice dimezzamento conduce a liquidare un importo largamente inferiore ai compensi previsti dalla tabella n. 12, quella per i procedimenti contenziosi in Corte d’appello.

Il motivo è fondato. Le modificazioni al d.m. n. 55 del 2014 introdotte dal d.m. n. 147 del 2022 non hanno inciso sull’inderogabilità dei minimi tariffari in sede di liquidazione giudiziale in assenza di diversa convenzione. Il legislatore ha soppresso le parole “di regola” in tutti i commi in cui ricorrono, per ridurre il margine di discrezionalità del giudice, rendere più omogenea l’applicazione dei parametri e garantire maggiore coesione alla categoria. Il giudice non può quindi scendere al di sotto dei minimi tariffari. La Corte richiama il proprio precedente Sez. II n. 24993 del 2023.

Nel caso di specie, applicando le tabelle del d.m. 10 marzo 2014 n. 55 per i giudizi davanti alla Corte di cassazione, nello scaglione di valore da euro 5.201 a euro 26.000, si ottiene un valore tabellare minimo di euro 2.906,00, cui va aggiunto l’aumento per la redazione degli atti con modalità ipertestuali di cui all’art. 4, comma 1 bis, del d.m. n. 55/2014. Risulta così la violazione dei minimi in relazione all’importo complessivo liquidato di euro 1.270,00 per compensi, considerando congiuntamente la fase monitoria e quella di opposizione.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la controversia è stata decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., con cassazione del decreto impugnato limitatamente alla liquidazione delle spese. La Corte accoglie il ricorso e liquida per la fase di merito unitariamente intesa euro 3.800,00 per compensi, oltre euro 92,76 per esborsi e rimborso spese generali al 15%, aumentando il compenso tabellare minimo ex art. 4, comma 1 bis, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *