Opposizione esecutiva al ruolo va proposta all’agente della riscossione (Cass. civ. Sez. III n. 25479 del 17.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di riscossione dei crediti a mezzo ruolo ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973, e al di fuori del caso delle opposizioni cosiddette recuperatorie, le opposizioni esecutive proposte ai sensi degli artt. 615 e 617 cod. proc. civ. devono essere rivolte nei confronti dell’agente della riscossione, quale unico legittimato passivo, in quanto titolare esclusivo dell’azione esecutiva. In mancanza, le opposizioni stesse devono essere dichiarate inammissibili, anche se proposte nei confronti del solo ente titolare del credito, perché avanzate verso un soggetto privo della necessaria legittimazione passiva sul piano processuale. Non è possibile disporre l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 102 cod. proc. civ., non sussistendo la situazione di litisconsorzio necessario sostanziale prevista da tale disposizione. Il vizio attiene alla corretta instaurazione del giudizio sin dalla prima fase e può essere rilevato d’ufficio.
Il Fatto
La vicenda prende avvio dall’opposizione proposta da un esponente bancario avverso l’ordinanza ingiunzione con cui la Banca d’Italia gli aveva irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria per inadempienze alle funzioni di presidente del consiglio di amministrazione di una banca popolare. La Corte d’appello di Roma, giudice competente in unico grado di merito ai sensi dell’art. 145 d.lgs. n. 385 del 1993, ridusse l’importo della sanzione.
La Banca d’Italia iscrisse a ruolo l’intero importo originario e consegnò il ruolo all’agente della riscossione. Il sanzionato propose allora opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615, primo comma, cod. proc. civ. avverso la cartella di pagamento, ancora dinanzi alla Corte d’appello di Roma e nei soli confronti della Banca d’Italia. La Corte territoriale dichiarò inammissibile l’impugnazione. Il ricorso per cassazione, affidato a nove motivi, è stato trattato in camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto di poter tralasciare, in via preliminare, ogni rilievo sulla mancanza, nella copia in atti della sentenza impugnata, della stampigliatura recante il numero del provvedimento, la data di pubblicazione e il numero di repertorio, dati che non è stato neppure necessario acquisire ufficiosamente. La ragione è assorbente: la domanda era originariamente improponibile, ciò che esime dall’esame dei nove motivi di ricorso.
Il Collegio ha ricostruito la natura dell’azione. L’opposizione era stata proposta avverso una cartella esattoriale per somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa. La Corte ha nettamente distinto l’opposizione a ordinanza ingiunzione, regolata dall’art. 145 t.u.b. e assimilabile a quella dell’art. 195 d.lgs. n. 58 del 1998 in materia di intermediazioni finanziarie, dall’opposizione all’esecuzione esattoriale minacciata o iniziata sulla base della medesima sanzione. Le due azioni sono ontologicamente distinte e non assimilabili.
Su questa premessa la Corte ha ribadito il principio già espresso da Cass. n. 3870 del 2024, alle cui motivazioni ha dichiarato di richiamarsi integralmente. Nel caso di riscossione a mezzo ruolo, le opposizioni esecutive devono essere proposte nei confronti dell’agente della riscossione, unico legittimato passivo rispetto alle stesse. La legittimazione dell’ente titolare del credito è solo derivata, ossia subordinata alla chiamata dell’agente. Nella specie l’agente della riscossione non era stato in alcun modo chiamato in causa, né messo in condizione di contraddire o persino di conoscere la controversia.
La causa, pertanto, non è stata correttamente instaurata sin dalla prima fase del giudizio di opposizione. La sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio, decidendosi d’ufficio sul ricorso, non potendosi attivare il contraddittorio in sede di legittimità. Le spese del grado dinanzi alla corte territoriale restano a carico dell’impugnante, poiché la domanda era comunque inammissibile nei confronti della Banca d’Italia; nulla per le spese del giudizio di legittimità, essendo la Banca d’Italia rimasta intimata.
Nota della Redazione
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