Il piano regolatore non estingue la servitù senza interesse pubblico (Cass. civ. Sez. II n. 5202 del 27.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di servitù, il contrasto tra il contenuto del diritto reale minore e la normativa urbanistica di piano applicabile al fondo servente può far venir meno la utilitas e determinare la quiescenza della servitù ai sensi dell’art. 1074 cod. civ., ma l’estinzione si determina solo se l’impossibilità di realizzare le opere necessarie all’esercizio del diritto perduri per l’intero periodo ventennale di prescrizione. L’eliminazione di un diritto reale parziario da parte del piano regolatore generale deve essere funzionale al raggiungimento di un interesse collettivo. Il mutamento di destinazione urbanistica dei luoghi, in difetto di un decreto di occupazione, non è atto rivolto specificamente ai privati ed è inidoneo a giustificare da solo il sacrificio del diritto del privato senza corrispettivo.

Il Fatto

Due proprietari convenivano davanti al Tribunale la società, alcuni privati e il Comune, agendo in confessoria servitutis per ottenere la rimozione di opere e siepi da un percorso pedonale che collegava due Comuni e il risarcimento dei danni. Deducevano che nell’atto di acquisto del fondo del 1956 era menzionato un diritto di passaggio corrispondente a quel percorso e che, dopo un piano particolareggiato, l’area era stata urbanizzata con interruzione del passaggio.

Il Tribunale accoglieva la domanda. La Corte d’appello rigettava l’impugnazione principale, confermava la condanna alla rimozione dei manufatti e, in accoglimento dell’appello incidentale, estendeva la condanna anche al Comune. La società ricorre in cassazione con tre motivi; resistono i due controricorrenti.

La Motivazione della Corte

Preliminarmente la Corte dà atto che il ricorso non risulta notificato agli appellati rimasti contumaci in secondo grado. Richiamando Sez. 2, n. 11287 del 10 maggio 2018, precisa che, in presenza di un’evidente ragione di inammissibilità o di un ricorso prima facie infondato, il principio della ragionevole durata del processo impone di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio verso i litisconsorti necessari non notificati, trattandosi di attività ininfluente sull’esito.

Nel merito del primo motivo, la Corte conferma il principio affermato dai giudici di secondo grado: l’eliminazione di un diritto reale da parte del piano regolatore generale deve essere funzionale al raggiungimento di un interesse pubblico. Il principio è coerente con la giurisprudenza secondo cui la sopravvenuta mancanza della utilitas può derivare dal contrasto tra il contenuto del diritto reale minore e la normativa urbanistica di piano applicabile al fondo servente, allorché questa faccia venir meno la rilevanza funzionale della servitù, ma perché si determini l’estinzione è necessario che l’impossibilità perduri per l’intero periodo ventennale di prescrizione (Sez. 2, n. 7485 del 31 marzo 2011; Sez. 2, n. 1394 dell’11 febbraio 1998). Nella specie la mancata indicazione del viottolo nel piano particolareggiato non dimostra di per sé il contrasto con l’interesse pubblico, e non è stato provato il decorso del termine prescrizionale.

La Corte aggiunge che, in difetto di un decreto di occupazione, il mutamento di destinazione urbanistica dei luoghi non è atto rivolto specificamente ai privati ed è inidoneo a giustificare il sacrificio del diritto del privato senza corrispettivo (Sez. Un., n. 233 del 10 aprile 1999).

I motivi secondo e terzo sono dichiarati inammissibili. La Corte ribadisce che il vizio di cui all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. deve riguardare un fatto storico nella sua oggettiva esistenza, non le singole questioni decise dal giudice di merito, né le mere ipotesi alternative o i singoli elementi istruttori (Sez. 2, n. 10525 del 31 marzo 2022). Le conclusioni di una consulenza tecnica d’ufficio non sono inquadrabili nella nozione di fatto storico, e la valutazione delle prove resta riservata al giudice del merito ai sensi dell’art. 116 cod. proc. civ.

È quindi inammissibile il ricorso che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, di mancanza di motivazione o di omesso esame di fatto decisivo, miri in realtà a una rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito (Sez. Un., n. 34476 del 27 dicembre 2019). Al rigetto consegue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese e l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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