Manifestazione di volontà di protezione internazionale e onere di allegazione documentale (Cass. civ. Sez. I n. 9601 del 10.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di espulsione dello straniero, la manifestazione di volontà di chiedere la protezione internazionale in epoca anteriore all’adozione del decreto prefettizio non può essere desunta da un documento che non la contenga. La missiva con cui il Comune chiede l’identificazione dello straniero e fissa un appuntamento presso l’ufficio di polizia non integra la domanda di protezione internazionale, né equivale alla sua formalizzazione. Le censure che prospettino l’omesso esame di tale documento sono inammissibili, perché la lettura del documento non conferma l’assunto e la questione verte esclusivamente sulla sua valutazione. Il riconoscimento sopravvenuto della protezione speciale esorbita dal thema decidendum del giudizio di legittimità.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, ha impugnato davanti al Giudice di pace di Milano il decreto di espulsione emesso dal Prefetto ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 286/1998. Il ricorso, proposto ex art. 13, comma 8, d.lgs. n. 286/1998, è stato rigettato; il giudice ha confermato il provvedimento, con sola sospensione temporanea dell’efficacia fino alla definizione del procedimento sulla domanda di protezione internazionale, presentata dopo la notifica dell’espulsione.

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre mezzi, deducendo di aver manifestato la volontà di chiedere protezione internazionale in data anteriore all’adozione e alla notifica del decreto prefettizio, circostanza documentata e non considerata dal giudice di merito. Il Ministero dell’interno e la Prefettura si sono costituiti ai soli fini della partecipazione all’udienza.

La Motivazione della Corte

I tre motivi sono trattati congiuntamente per connessione e dichiarati inammissibili. Essi poggiano tutti sul medesimo presupposto: che lo straniero avesse manifestato la volontà di chiedere la protezione internazionale in data antecedente all’adozione del provvedimento espulsivo e alla formalizzazione della domanda davanti all’ufficio di polizia. Tale assunto, per la Corte, non è assistito dalla necessaria specificità ed è anzi smentito dalla produzione documentale in atti.

La Corte richiama la regola per cui le prove precostituite, e in particolare i documenti, entrano nel giudizio attraverso la produzione da eseguire secondo le regole processuali che vi presiedono, richiamando Cass. n. 33809/2021 e Cass. n. 7466/2013. Il ricorrente ha bensì prodotto il documento del 16.02.2021, dal quale a suo avviso il giudice di pace avrebbe potuto desumere la volontà anteriore al decreto, come era suo onere in osservanza del dovere ex art. 369, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., trattandosi di questione che verte proprio ed esclusivamente sulla valutazione di quel documento.

La lettura del documento, tuttavia, non conferma la prospettazione di parte e ciò rende inammissibili le censure. Si tratta della missiva del Comune di Milano indirizzata alla Questura e alla Prefettura, avente a oggetto la richiesta di identificazione del cittadino straniero: essa non espone la volontà di richiedere la protezione internazionale, ma manifesta soltanto che lo straniero è privo di mezzi di sostentamento e fissa un appuntamento presso l’ufficio di polizia per le operazioni di identificazione e i conseguenti adempimenti. Manca, dunque, alcun riscontro della dedotta manifestazione di volontà anteriore.

Quanto alla questione degli effetti del riconoscimento sopravvenuto della protezione speciale, sulla quale si è soffermato il Procuratore generale, la Corte la dichiara estranea al thema decidendum e rimette la relativa valutazione alle autorità a ciò preposte. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese di legittimità per la peculiarità della vicenda e con raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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