Chiusura di terrazza scoperta non rientra nella sagoma e viola le distanze (Cass. civ. Sez. II n. 18826 del 10.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La regola del vuoto per pieno, elaborata in tema di distanze legali, presuppone la preesistenza di una struttura verticale e coperta, che occupi un ingombro tridimensionale anche in assenza di chiusure tra un sostegno e l’altro. Non è quindi invocabile per la veranda che chiude una terrazza scoperta, priva di tettoia e di pilastri sporgenti dal suolo e posta in aggetto rispetto alla facciata. L’art. 873 cod. civ., integrato dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici, impone il rispetto della distanza dal confine, che va misurata dal perimetro esterno delle murature e di ogni elemento appoggiato al suolo. La chiusura con vetrate e copertura di una terrazza in aggetto realizza nuova costruzione, soggetta alla disciplina delle distanze.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di un fondo confinante, hanno contestato la regolarità urbanistico-edilizia di alcuni manufatti realizzati dai vicini, deducendo la violazione delle distanze dal confine. In particolare, la controversia ha riguardato la porzione identificata come veranda-giardino d’inverno, ottenuta chiudendo con vetrate una terrazza scoperta, rialzata di circa cm. 120 rispetto al cortile e dotata di parapetti murari su due lati verso l’esterno, con funzione anche di copertura del piano seminterrato.
Il Tribunale di Cuneo aveva respinto le domande attoree. La Corte d’Appello di Torino, con la sentenza n. 1223/2020, ha rigettato l’appello e accolto quello incidentale sulle spese. I giudici di merito hanno ritenuto che la terrazza, qualificata come struttura portante dell’edificio, rientrasse nella sagoma dello stesso, rimasta invariata, con conseguente sottrazione della sua chiusura alla disciplina delle distanze secondo il vuoto per pieno. I proprietari hanno proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è fondato. La Corte ricorda che, secondo la giurisprudenza, gli strumenti urbanistici integrano la disciplina codicistica quando fissano la distanza minima dal confine e non tra contrapposti edifici. L’art. 8, lett. G, delle N.T.A. del Comune di Borgo San Dalmazzo impone per le nuove costruzioni la distanza dal confine pari alla metà dell’altezza del fabbricato, con un minimo di mt. 5. La deroga, che consente di mantenere i distacchi esistenti, opera solo quando l’ampliamento consista nella chiusura di spazi aperti all’interno della sagoma esistente.
La Corte d’Appello ha applicato il principio del vuoto per pieno richiamando Cass., Sez. 2, 6/5/2014, n. 9679, secondo cui la veranda che chiude uno spazio aperto, ma resta allineata al profilo del fabbricato preesistente, non proietta in avanti l’edificio. Tale orientamento trae spunto dalla disciplina dei porticati con pilastri allineati al muro di facciata, per i quali la distanza, al pari del volume, resta immutata quando il porticato venga chiuso con pareti esterne allineate alla facciata.
La Corte ritiene però che tali principi non siano applicabili alla specie. Mentre nel porticato sussiste una costruzione completa, dotata di pilastri e di copertura, la terrazza oggetto di causa era una veranda scoperta, priva di tettoia e di pilastri sporgenti dal suolo, posta in aggetto rispetto alla facciata e dunque non rientrante nella sagoma. Il concetto di sagoma cui la regola del vuoto per pieno si riferisce vale, infatti, per le sole strutture verticali, che occupino uno spazio tridimensionale comprendente pareti esterne, pavimento e copertura.
La Corte richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui la copertura e chiusura di una terrazza costituisce nuova costruzione, comportando l’irreversibile trasformazione del territorio e l’obbligo di rispettare le distanze minime. Le prescrizioni degli strumenti urbanistici possono dettare regole sulla misura delle distanze, senza incidere però sul concetto di costruzione rilevante nei rapporti tra privati.
Conclusivamente, la Corte accoglie il primo motivo e cassa la sentenza con rinvio alla Corte d’Appello di Torino, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Il secondo e il terzo motivo sono dichiarati inammissibili, il quarto infondato e il quinto assorbito.
Nota della Redazione
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