Ricorso per cassazione inammissibile per violazione dei doveri di chiarezza e sinteticità (Cass. civ. Sez. III n. 17261 del 21.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione redatto in violazione del dovere di chiarezza e di sinteticità espositiva, che si traduca nella pedissequa e sovrabbondante riproduzione di atti, documenti e censure dei gradi precedenti, è inammissibile. L’irragionevole estensione dell’atto, pur non essendo di per sé sanzionata da una norma specifica, pregiudica l’intellegibilità delle questioni e rende inesigibile per la Corte l’individuazione dei motivi, ridondando nella violazione delle prescrizioni dei nn. 3 e 4 dell’art. 366 cod. proc. civ., assistite da sanzione testuale di inammissibilità. Il principio di specificità del ricorso, letto anche alla luce della sentenza della Corte EDU del 28 ottobre 2021, causa Succi ed altri contro Italia, impone di contemperare la semplificazione dell’attività del giudice di legittimità con la certezza del diritto e il diritto di accesso al giudice.
Il Fatto
I proprietari di un locale interrato convenivano in giudizio il Comune per ottenere il risarcimento dei danni da allagamento conseguente a un forte acquazzone, causato dalla rete fognaria. Il Comune chiamava in causa in manleva il gestore del servizio idrico integrato, assumendone l’esclusiva responsabilità.
Il Tribunale condannava al risarcimento il solo Comune. La Corte d’Appello di Bari, con sentenza n. 2296/2020, riformava integralmente la decisione, rigettando la domanda verso il Comune e condannando i ricorrenti, insieme al gestore, alle spese di entrambi i gradi. I proprietari propongono quindi ricorso per cassazione affidato a otto motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte non esamina i motivi nel merito, ma rileva che il ricorso è redatto in violazione del dovere di chiarezza e di sinteticità espositiva degli atti processuali. I ricorrenti si dilungano per centoquindici pagine nella ripetizione del contenuto della sentenza impugnata, nella trascrizione di atti e documenti dei gradi precedenti, frammista a valutazioni personali e alla reiterazione delle medesime censure.
Questa esposizione sovrabbondante produce un duplice effetto pregiudizievole. Da un lato impone alla Corte la lettura di una massa imponente di informazioni ripetute ma irrilevanti ai fini della decisione; dall’altro rende inesigibile l’individuazione delle questioni, investendo impropriamente il giudice di legittimità della ricerca e della selezione di ciò che ha effettiva incidenza nel perimetro vasto e indifferenziato delle censure.
Il Collegio chiarisce che l’irragionevole estensione dell’atto non è di per sé sanzionata sul piano normativo, ma pregiudica l’adeguata intellegibilità delle questioni, rendendo oscura l’esposizione dei fatti e confuse le censure. Ne deriva la violazione delle prescrizioni dei nn. 3 e 4 dell’art. 366 cod. proc. civ., questa sì assistita da sanzione testuale di inammissibilità, come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata.
La Corte precisa che la pedissequa riproduzione degli atti è superflua, perché non è richiesto un meticoloso resoconto di tutti i momenti della vicenda processuale, e inidonea a soddisfare l’esigenza di sintetica esposizione dei fatti, equivalendo ad affidare al giudice la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi.
Il principio di specificità del ricorso, secondo cui il giudice di legittimità deve essere messo in grado di comprendere l’oggetto della controversia e il contenuto delle censure senza dover scrutinare autonomamente gli atti, va modulato secondo criteri di sinteticità e chiarezza, conformemente alle indicazioni della Corte EDU del 28 ottobre 2021, causa Succi ed altri contro Italia. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e con distrazione a favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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