Spese non dovute se la p a in giudizio con funzionario (Cass. civ. Sez. II n. 20365 del 23.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La pubblica amministrazione che agisce in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato non può ottenere la condanna dell’opponente soccombente al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando nel funzionario amministrativo le relative qualità professionali. In tale ipotesi possono essere liquidate in favore dell’ente le sole spese diverse da quelle generali, concretamente affrontate nel giudizio, purché risultino da apposita nota. Il verbale di accertamento di violazione del codice della strada è assistito da fede privilegiata: la sua difformità dal reale va contestata con la querela di falso, non con l’opposizione. La contraddittorietà oggettiva che esclude la fede privilegiata attiene alla logica formale del discorso, non al difetto di corrispondenza con la realtà delle cose.

Il Fatto

Il ricorrente proponeva opposizione davanti al Giudice di pace di Matera avverso un’ordinanza ingiunzione emessa dalla Prefettura per il pagamento di una sanzione di importo pari a € 318, irrogata per violazione dell’art. 142, comma 8, cod. strada per eccesso di velocità rilevato mediante autovelox. L’opposizione veniva rigettata in primo grado e la decisione era confermata in appello dal Tribunale di Matera.

La parte privata ricorreva quindi in cassazione con quattro motivi, deducendo il mancato deposito del rapporto e degli atti posti a base della contestazione, l’assenza di prova certa del collocamento dell’apparecchiatura nel punto indicato, l’omesso esame di fatto decisivo e, da ultimo, l’illegittimità della condanna alle spese in favore della pubblica amministrazione assistita da un proprio funzionario. L’amministrazione intimata non svolgeva attività difensiva.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è rigettato. Il ricorrente censurava la sentenza nella parte in cui aveva riconosciuto fede privilegiata alla dichiarazione relativa al decreto prefettizio di autorizzazione dell’apparecchiatura, decreto che nel verbale risultava indicato con un numero diverso da quello reale. La Corte rileva che una simile contestazione avrebbe dovuto essere proposta con la querela di falso. Non si attaglia alla fattispecie il precedente invocato, Cass. SU 17355/2009, poiché la contraddittorietà oggettiva irrisolvibile che esclude la fede privilegiata ha per oggetto la logica formale del discorso, non il difetto di corrispondenza del discorso con la realtà delle cose.

Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, sono rigettati. Il ricorrente prospetta come questione di diritto censure mosse alla ricostruzione della situazione di fatto rilevante, che il giudice di merito ha compiuto in modo incensurabile in sede di giudizio di legittimità. Quanto alla difformità tra il punto indicato nel verbale e quello risultante dalla sentenza, la Corte qualifica la discrepanza come mero lapsus calami.

Il quarto motivo è accolto. La pubblica amministrazione che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell’opponente soccombente al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio. In tal caso, in favore dell’ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, concretamente affrontate nel giudizio, purché risultino da apposita nota, secondo quanto affermato da Cass. 19501/2022.

In conseguenza dell’accoglimento del quarto motivo, la Corte rigetta i restanti e, decidendo nel merito, elimina il capo relativo alla condanna del ricorrente alle spese dei giudizi di primo e secondo grado, confermando nel resto il provvedimento impugnato. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, poiché la controparte non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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