Equa riparazione: legittimi parametri legge Pinto anche se inferiori a CEDU (Cass. civ. Sez. II n. 4476 del 20.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo, i criteri di determinazione dell’indennizzo fissati dall’art. 2-bis legge n. 89 del 2001 non contrastano con gli artt. 6, par. 1, 13, 41 e 46 CEDU, poiché la stessa Corte di Strasburgo riconosce agli Stati aderenti un margine di apprezzamento che consente di adottare rimedi coerenti con il proprio ordinamento. Il raffronto con i parametri europei va condotto caso per caso: ciò che rileva non è l’importo in sé, ma che la somma liquidata non sia irragionevole rispetto a quelle riconosciute dalla Corte EDU in casi simili. La parte che deduce in sede di legittimità l’inadeguatezza della liquidazione ha l’onere di allegare i fatti rilevanti e i concreti elementi di analogia con i casi consimili. La questione di legittimità costituzionale prospettata su tali disposizioni è manifestamente infondata.

Il Fatto

Un avvocato, difensore di se stesso nel giudizio presupposto, proponeva domanda di equa riparazione ex legge n. 89 del 2001 per la durata non ragionevole di un procedimento civile articolatosi in tre gradi. Il consigliere designato accertava una durata complessiva di dodici anni e quattro mesi, detraeva la stasi processuale, la arrotondava a dodici anni e, sottratti sei anni di durata ragionevole, condannava il Ministero della Giustizia a corrispondere euro 400,00 per ogni anno di ritardo, oltre alle spese.

L’opposizione proposta dall’interessato veniva rigettata dalla Corte d’Appello. Il ricorrente impugnava allora la pronuncia dinanzi alla Suprema Corte, deducendo con sei motivi la contrarietà della disciplina interna ai criteri elaborati dalla Corte EDU e l’illegittimità costituzionale delle disposizioni applicate. Il Ministero rimaneva intimato.

La Motivazione della Corte

La Corte riunisce i primi cinque motivi, che censurano l’interpretazione delle norme sull’equa riparazione come contraria alla CEDU e al diritto vivente europeo, e li dichiara inammissibili ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., perché la pronuncia impugnata ha deciso le questioni in modo conforme all’orientamento consolidato e i motivi non offrono elementi per mutarlo.

Quanto alla riferibilità dell’indennizzo alla sola durata irragionevole, il Collegio richiama la lettera dell’art. 2, comma 2-bis, legge n. 89 del 2001, che considera rispettato il termine ragionevole se il processo non eccede tre anni in primo grado, due anni in secondo grado e un anno in legittimità. La norma non prevede durate differenziate in base alla complessità del giudizio, sicché ogni argomento contrario è recessivo. La stessa giurisprudenza europea ha riconosciuto il margine di apprezzamento degli Stati, purché le somme non siano irragionevoli rispetto ai casi simili.

Sul periodo necessario a proporre l’impugnazione, la Corte esclude che la stasi possa addebitarsi all’amministrazione della giustizia: i tempi del gravame sono dettati dal codice di rito a tutela della difesa, e la scelta del momento in cui impugnare rientra nella disponibilità della parte. La relativa questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata.

Quanto al quantum, l’art. 2-bis rimette al prudente apprezzamento del giudice di merito la scelta del moltiplicatore annuo, compreso tra minimo e massimo, da applicare al ritardo, orientandolo secondo i parametri del comma 2. Il sindacato di legittimità resta limitato all’omesso esame di un fatto decisivo o ai vizi di motivazione assoluta, apparente, contraddittoria o incomprensibile. Il divario rispetto ai valori europei non rende di per sé l’indennizzo simbolico o insufficiente. Il ricorrente, inoltre, non ha assolto l’onere di allegare gli elementi di analogia con i casi consimili invocati.

Il danno patrimoniale non è risarcibile in assenza di prova della lesione e del nesso causale con il ritardo: la natura indennitaria dell’obbligazione esclude l’accertamento dell’elemento soggettivo, non l’onere probatorio del pregiudizio. Infine, la liquidazione delle spese della fase davanti al consigliere designato segue correttamente la Tabella n. 8 del D.M. n. 55 del 2014, trattandosi di procedimento monitorio atipico. Il ricorso è rigettato, nulla per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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