Nullità del contratto dell’ente locale privo di impegno di spesa (Cass. civ. Sez. III n. 17197 del 21.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Gli atti degli enti locali che importano un obbligo contrattuale in capo all’ente sono validi e vincolanti solo se accompagnati dal relativo impegno di spesa registrato sul competente capitolo del bilancio di previsione, con attestazione della copertura finanziaria. In mancanza di tale impegno, sono nulli tanto la deliberazione che autorizza il compimento quanto il contratto stipulato in sua attuazione. La concreta esecuzione della prestazione da parte del terzo contraente non è di per sé idonea a rendere impegnativa la vicenda negoziale per l’ente. Il riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 267/2000 può avvenire solo con apposita deliberazione consiliare, non desumibile dal mero comportamento degli organi rappresentativi. La nullità è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

Il Fatto

Un Comune aveva ricevuto la somministrazione di energia elettrica da una società, il cui credito era stato ceduto a una banca. Quest’ultima, rimasta parzialmente insoddisfatta, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti dell’ente locale a titolo di corrispettivo.

Il Comune si era opposto eccependo la nullità del rapporto negoziale per mancanza di copertura finanziaria. Il Tribunale aveva revocato il decreto e condannato l’ente al pagamento della somma residua; la Corte d’appello aveva confermato, ritenendo irrilevante la mancanza dell’impegno iniziale qualora l’ente avesse poi inserito la spesa nel bilancio, e osservando che l’onere di provare l’assenza di copertura ricadeva sul Comune. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina per primo il secondo motivo, di carattere logico preliminare. L’art. 191, comma 1, t.u.e.l. consente agli enti locali di effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente capitolo del bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria, comunicati al terzo interessato, che in mancanza ha facoltà di non eseguire la prestazione.

Secondo il consolidato indirizzo di legittimità ricordato nell’ordinanza, tale norma chiude un percorso sviluppatosi dagli artt. 284 e 288 del r.d. n. 383/1934, scandito dall’art. 23 del d.l. n. 66/1989 e dall’art. 55 della legge n. 142/1990, in attuazione del principio costituzionale di buon andamento della pubblica amministrazione ex art. 97 Cost. Le previsioni richiamate tutelano l’interesse pubblico all’equilibrio economico-finanziario degli enti locali, in un quadro di certezza della spesa e di trasparenza dell’azione amministrativa.

Ne deriva il principio, saldamente invalso (Sezioni Unite n. 12195 del 2005; Sezioni Unite n. 13831 del 2005), che gli atti degli enti locali importanti un obbligo contrattuale sono validi solo se accompagnati dal relativo impegno di spesa, diversamente discendendone la nullità della deliberazione autorizzativa e del contratto stipulato in attuazione. Se la richiesta di prestazioni non rientra nello schema procedimentale tipizzato, non sorgono obbligazioni a carico dell’ente, ma dell’amministratore o del funzionario che ne rispondono con il proprio patrimonio, con esclusione dell’azione di indebito arricchimento verso l’ente.

La Corte precisa poi che l’art. 194, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 267/2000 consente all’ente di riconoscere a posteriori il debito fuori bilancio con apposita deliberazione consiliare, nei limiti dell’accertata utilità. Tale riconoscimento deve avvenire espressamente e non può desumersi dal mero comportamento degli organi rappresentativi, insufficiente a esprimere una valutazione globale sulla compatibilità della spesa con gli equilibri di bilancio.

Conseguentemente, la pacifica somministrazione dell’energia elettrica non riveste carattere decisivo, non essendo idonea a qualificare la vicenda negoziale come direttamente impegnativa per l’ente. Né rileva che la questione di nullità sia stata introdotta solo nella fase conclusiva del giudizio, ben potendo la nullità essere rilevata anche d’ufficio. La Corte d’appello non ha fatto corretta applicazione di tali principi, omettendo di esaminare lo specifico contenuto della delibera autorizzativa della spesa. Il ricorso è pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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