Opposizione a sanzioni Banca d’Italia: cognizione piena e motivazione sulla gravità (Cass. civ. Sez. II n. 20952 del 26.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione avverso le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla Banca d’Italia, il giudice adito non è chiamato a un mero sindacato di legittimità formale dell’atto, ma esercita una cognizione piena sul fondamento della pretesa sanzionatoria, estesa al merito e alla determinazione dell’entità della sanzione. La statuizione sull’entità della sanzione integra un apprezzamento discrezionale, insindacabile in sede di legittimità ove rispetti i limiti edittali e sia congruamente motivata, con riguardo ai parametri dell’art. 11 della legge n. 689 del 1981. Il giudice non è tenuto a specificare analiticamente i criteri seguiti, purché dalla motivazione risulti che se ne sia tenuto conto.

Il Fatto

Alcuni esponenti aziendali — consiglieri di amministrazione e sindaci — di una società cooperativa a r.l. esercente attività finanziaria hanno proposto opposizione avverso il provvedimento del Direttorio della Banca d’Italia con cui, all’esito di un procedimento sanzionatorio, era stata irrogata a ciascuno la sanzione amministrativa di € 30.000,00 per violazione degli obblighi segnaletici e di organizzazione interna.

La Corte d’appello di Roma, con decreto depositato il 4 luglio 2018, ha rigettato l’opposizione. Gli opponenti hanno proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi; la Banca d’Italia ha resistito con controricorso, spiegando ricorso incidentale condizionato.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il primo motivo, che denunciava la violazione dell’art. 144 del d.lgs. n. 385 del 1993 e dell’art. 11 della legge n. 689 del 1981, lamentando l’incongruenza della sanzione rispetto alle violazioni contestate. La Suprema Corte disattende l’eccezione di novità della doglianza, chiarendo la natura del giudizio di opposizione: esso non configura un’impugnazione dell’atto, ma un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell’autorità amministrativa.

Da tale qualificazione discende il potere-dovere del giudice di esaminare l’intero rapporto, con cognizione non limitata alla verifica della legittimità formale del provvedimento, ma estesa — nei limiti delle deduzioni delle parti — all’esame completo nel merito, ivi compresa la determinazione dell’entità della sanzione.

Il giudice dell’opposizione è chiamato a determinare la sanzione entro i limiti edittali, commisurandola all’effettiva gravità del fatto, desunta globalmente dagli elementi oggettivi e soggettivi. Non è tenuto a specificare i criteri seguiti: la statuizione non è censurabile in legittimità ove i limiti siano rispettati e dalla motivazione emerga che si è tenuto conto dei parametri dell’art. 11 della legge n. 689 del 1981.

La Corte verifica che ciò è avvenuto nella decisione impugnata, ove si è dato conto della diffusione nel tempo delle violazioni e del loro collegamento alle carenze del sistema informativo contabile, nonché del fatto che nessuno degli opponenti, a prescindere dal momento di assunzione della carica, ha posto in essere o segnalato le misure necessarie a impedire il protrarsi della situazione. Il secondo motivo, che lamentava l’omessa considerazione della durata degli incarichi e delle diverse posizioni, è inammissibile per difetto di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c..

La Corte aggiunge che, rispetto a condotte illecite omissive permanenti imputate a più soggetti, la diversità dei tempi e delle durate degli incarichi non incide in senso univoco sul grado delle rispettive responsabilità, configurandosi piuttosto un concorso di cause. Il terzo motivo, per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., è dichiarato manifestamente infondato, essendo la domanda di rideterminazione già decisa. Il ricorso principale è rigettato e il ricorso incidentale condizionato resta assorbito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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