Assegno ad personam e voci retributive fisse e continuative nel trasferimento ANAS-Ministero (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20955 del 26.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel trasferimento di personale da ANAS s.p.a. al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l’art. 36, comma 5, del d.l. n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011, garantisce la conservazione del trattamento economico fondamentale e accessorio limitatamente alle voci fisse e continuative corrisposte al momento del passaggio, con attribuzione di un assegno ad personam riassorbibile per la differenza. La distinzione tra trattamento fondamentale e accessorio non riposa sui requisiti di fissità e continuità, che possono connotare anche voci accessorie correlate al profilo professionale o alle peculiarità dell’amministrazione. Nei casi in cui viene in rilievo l’irriducibilità della retribuzione, non è sufficiente che l’emolumento esuli dal trattamento fondamentale, occorrendo accertare se la voce sia certa nell’an e nel quantum per il dipendente che invochi il divieto di reformatio in peius. Il controvalore della polizza sanitaria non è computabile nell’assegno, perché il versamento del premio è condizionato alla vigenza del rapporto assicurativo, cessato con il trasferimento.
Il Fatto
Alcuni dipendenti dell’ANAS, addetti all’Ispettorato Vigilanza Concessioni Autostradali, sono stati trasferiti alle dipendenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in forza dell’art. 36 del d.l. n. 98/2011 e dell’art. 11 del d.l. n. 216/2011. Il Ministero, dopo avere inizialmente determinato in modo corretto l’assegno ad personam, ha poi comunicato che non potevano essere riconosciuti l’indennità di funzione, il premio di produzione, l’indennità di rischio e il valore dell’assicurazione sanitaria, rideterminando l’assegno con recupero delle somme versate in eccesso.
Il Tribunale aveva accolto le domande dei lavoratori. La Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma, ha escluso dal computo l’indennità di funzione per quattro appellati e l’indennità di rischio per una di essi, confermando invece l’inclusione del controvalore della polizza sanitaria. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione; una lavoratrice ha resistito con ricorso incidentale sul solo capo relativo all’indennità di rischio.
La Motivazione della Corte
Il ricorso principale denuncia la violazione dell’art. 36 del d.l. n. 98/2011 e delle disposizioni del CCNL Anas 2002/2005. Il Ministero sostiene che, dal momento del trasferimento, si applicano i contratti del comparto Ministeri e che le voci in discussione, inserite tra quelle della retribuzione variabile, non potrebbero confluire nell’assegno personale.
La Corte dà continuità a un orientamento consolidato, richiamando le pronunce Cass. nn. 22829, 22626, 22546, 22517 e 22405 del 2023 e Cass. nn. 35690, 32441, 28082 e 23057 del 2021. L’art. 36, comma 5, richiama la distinzione tra trattamento fondamentale e accessorio tipica dell’impiego pubblico contrattualizzato, di cui all’art. 45 del d.lgs. n. 165/2001: il primo retribuisce la prestazione base, il secondo si pone in nesso di corrispettività con la performance individuale od organizzativa o con attività disagiate.
La classificazione operata dall’art. 77 del CCNL Anas, che contrappone retribuzione fissa e variabile, non è dirimente. Occorre piuttosto esaminare la normativa contrattuale e valutare la posizione concreta del dipendente, per accertare se il singolo emolumento fosse fisso e continuativo in relazione al ruolo ricoperto. Solo così si verifica la certezza nell’an e nel quantum richiesta dal divieto di reformatio in peius.
Su questa base la Corte conferma la correttezza della sentenza d’appello quanto a premio di produzione, indennità di funzione e indennità di rischio, voci riconosciute fisse e continuative secondo la contrattazione applicabile. Accoglie invece il ricorso sul controvalore della polizza sanitaria: il versamento del premio da parte di ANAS è condizionato alla vigenza del rapporto assicurativo, cessato con il trasferimento, e la funzione è assorbita dall’analoga copertura goduta come dipendente ministeriale.
Il ricorso incidentale è inammissibile: sotto la formale deduzione del vizio di violazione di legge si sollecita in realtà un diverso apprezzamento delle risultanze processuali sulla continuità dell’indennità di rischio. La questione attiene a un giudizio di fatto, non censurabile in sede di legittimità se non per il vizio di motivazione. La causa è decisa nel merito, con rigetto della domanda sulla polizza; le spese sono compensate per due terzi tra le parti, con condanna del Ministero alla quota residua.
Nota della Redazione
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