Giudicato esterno sul saldo del conto copre il deducibile non dedotto (Cass. civ. Sez. I n. 18432 del 05.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato esterno copre il dedotto e il deducibile e si estende a tutte le questioni che, pur non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari della pronuncia. Esso non si estende, invece, ai fatti successivi né a quelli che comportino un mutamento del petitum e della causa petendi, fermo il requisito dell’identità delle persone. L’accertamento del saldo del conto corrente a una certa data, contenuto in sentenza passata in giudicato, vincola il giudice investito del giudizio successivo avente ad oggetto la rideterminazione del saldo a una data posteriore, poiché questa implica necessariamente l’accertamento del saldo parziale precedente. Ne consegue l’improponibilità delle nullità contrattuali che, sebbene non dedotte nel primo giudizio, avrebbero inciso ab initio sul rapporto, comportando una rettifica di quel saldo ormai coperto dal giudicato.

Il Fatto

Con sentenza passata in giudicato la Corte di appello di Napoli aveva respinto il gravame della banca avverso la decisione del Tribunale partenopeo, che aveva riconosciuto alla società correntista il diritto alla riduzione delle somme risultanti dagli estratti del conto corrente, depurata degli interessi illegittimamente applicati e capitalizzati, e aveva condannato l’istituto di credito allo storno di una somma determinata, oltre interessi legali.

Con un secondo giudizio la società ha fatto valere la nullità di pattuizioni diverse da quella sulla capitalizzazione trimestrale, riguardanti gli interessi debitori, le commissioni di massimo scoperto e i giorni valuta, chiedendo la rideterminazione del saldo a una data posteriore. Il Tribunale ha ritenuto improcedibili alcune domande per sopravvenienza del giudicato e altre improponibili per il divieto di parcellizzazione del credito. La Corte di appello ha respinto il gravame con motivazione diversa, ravvisando la preclusione nel principio per cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile. Avverso tale pronuncia la società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta il primo motivo, con cui la ricorrente sostiene che il giudicato esterno formatosi sulla sentenza di appello avesse portata limitata alla sola statuizione di storno della somma, senza accertare il saldo effettivo del conto alla data considerata. Il motivo è infondato.

La Suprema Corte richiama il principio, desumibile da Cass. 11 gennaio 2024, n. 1259, Cass. 4 marzo 2020, n. 6091 e Cass. 26 febbraio 2019, n. 5486, secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile: esso si estende a tutte le possibili questioni che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari della pronuncia.

Il giudicato non si estende però ad ogni domanda comunque connessa a quella decisa, né a un accertamento che costituisca premessa logica indispensabile di una seconda decisione. Esso non coinvolge i fatti successivi né quelli che comportino un mutamento del petitum e della causa petendi, come chiarito da Cass. 9 novembre 2022, n. 33201, Cass. 11 maggio 2010, n. 11360, Cass. 19 luglio 2006, n. 16540 e Cass. 24 marzo 2006, n. 6628. Sul piano sostanziale il giudicato incide anche sull’inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, ancorché non dedotti.

Nel caso concreto l’accertamento del dare e avere del conto corrente era stato domandato nel primo giudizio e il saldo alla data considerata era stato effettivamente accertato. Nel secondo giudizio la rideterminazione del saldo è stata richiesta con riferimento a una data posteriore: le due domande di accertamento presentano quindi un petitum parzialmente coincidente, poiché la rideterminazione del saldo al luglio 2007 implica l’accertamento del saldo parziale precedente, ormai coperto dal giudicato. Tale accertamento vincola perciò il giudice del secondo giudizio.

Le nullità dedotte nel secondo giudizio avrebbero inciso ab initio sul rapporto, privando di giustificazione gli addebiti per le poste corrispondenti: il loro riscontro imporrebbe una rettifica del saldo alla data anteriore, rettifica impraticabile per il giudicato, che copre anche i fatti impeditivi, modificativi ed estintivi non dedotti. La Corte dichiara inammissibile il secondo motivo, non emergendo dalla sentenza impugnata alcuna presa di posizione sulla questione prospettata; il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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