Opposizione allo stato passivo: censura non calibrata sulla ratio decidendi (Cass. civ. Sez. I n. 13426 del 15.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il ricorso per cassazione che non investa la ratio decidendi del provvedimento impugnato è inammissibile. Quando il decreto del tribunale si fondi sul difetto delle censure proposte nel ricorso ex art. 98 legge fall. avverso l’accertata inammissibilità della domanda tardiva, il ricorrente che si limiti a dedurre circostanze assertive, senza confrontarsi con tale ragione, non assolve l’onere di autosufficienza né quello di specifica critica della decisione. La contestazione dei motivi ulteriori, rimasti assorbiti, resta priva di rilievo.

Il Fatto

Un professionista aveva presentato domanda di ammissione tardiva allo stato passivo di un fallimento, per prestazioni professionali rese in un contenzioso tributario. La domanda, basata su una nota pro forma intestata a soggetto diverso dalla società fallita, era stata respinta sotto un duplice profilo: perché inammissibile, in quanto presentata oltre il termine di cui all’art. 101, primo comma, legge fall., senza deduzione o prova della non imputabilità del ritardo; e perché indimostrata in ordine alle attività effettivamente espletate.

L’opposizione proposta dal professionista era stata respinta dal tribunale, sul rilievo che la decisione del giudice delegato si reggeva su plurimi motivi e che quello dell’inammissibilità non era stato in alcun modo censurato. Avverso il decreto il professionista ha proposto ricorso per cassazione in tre motivi; la curatela ha replicato con controricorso e memoria.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione dell’art. 101 legge fall., sostenendo di avere contestato, nel ricorso ex artt. 98 e 99 legge fall., sia la prescrizione del credito sia la tardività della domanda. A supporto deduce la mancata comunicazione da parte dei curatori del decreto, la correlazione con una distinta procedura di concordato fallimentare di altre società del medesimo gruppo e la notorietà della propria posizione, avendo egli sostituito altro professionista le cui spettanze erano state liquidate.

La Corte dichiara il motivo inammissibile. L’argomentazione, anche a voler prescindere dal difetto di autosufficienza — stante l’assertività delle circostanze esposte — non è calibrata sulla ragione della decisione impugnata.

Il fulcro del decreto del tribunale risiede nel deficit del ricorso ex art. 98 legge fall.: in esso non erano state prospettate censure avverso l’assunto di inammissibilità della domanda in quanto ultratardiva. Questa ratio decidendi non risulta minimamente contrastata dal ricorrente, che si è limitato a richiamare circostanze fattuali senza attaccare il motivo assorbente posto a base del diniego di ammissione.

I restanti due motivi, relativi al versante dell’esistenza del credito e prospettati per asserite ragioni di economia processuale, restano assorbiti. La Corte dichiara quindi inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, liquidate in 5.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario; dà altresì atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *