Sospensione dell’ordine di non effettuare interventi e prevalenza dell’attività di impresa nella tutela cautelare (TAR Puglia n. 392 del 09.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di cognizione cautelare, l’accertamento della formazione del silenzio assenso su un’istanza diretta al mantenimento di una struttura stagionale, unitamente al carattere servente e accessorio delle opere oggetto di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività e al loro limitato impatto sul territorio, determina la prevalenza dell’interesse all’esercizio dell’attività di impresa sugli interessi pubblici contrapposti. Ne consegue la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti comunali che inibiscono l’avvio dei lavori e la prosecuzione dell’attività, in attesa della decisione di merito.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima per una struttura turistico-ricreativa, presentava una Segnalazione Certificata di Inizio Attività per il posizionamento di una pedana in legno e della torretta del bagnino. Il Comune emanava un ordine di non effettuare l’intervento, seguito da una diffida a sospendere le attività di stabilimento balneare, somministrazione e autorimessa, e da un successivo provvedimento di integrazione motivazionale.

Avverso tali atti la società proponeva ricorso e motivi aggiunti, chiedendo altresì la sospensione cautelare degli effetti dei provvedimenti impugnati.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente rilevato come, con sentenza non definitiva, lo stesso Tar avesse già accertato la formazione del silenzio assenso sull’istanza presentata per il mantenimento annuale della struttura adibita a chiosco-bar, oggetto del permesso di costruire stagionale. Tale circostanza ha costituito il presupposto logico-giuridico della decisione.

Quanto alle opere indicate nella SCIA, il Tribunale le ha qualificate come serventi e accessorie rispetto all’attività di impresa esercitata, rilevando comunque il loro limitato impatto sul territorio. Tale valutazione ha indebolito il fondamento degli interessi pubblici addotti dall’Amministrazione a sostegno dei provvedimenti inibitori.

In relazione ai vincoli idrogeologici dedotti dal Comune nell’atto integrativo, la relazione tecnica depositata dalla ricorrente ha escluso che l’area interessata risulti perimetrata nelle tavole di pericolosità geomorfologica del Piano Urbanistico Generale adottato, privando di consistenza anche tale motivo ostativo.

Il Collegio ha pertanto operato il bilanciamento dei contrapposti interessi, attribuendo preminente tutela all’esercizio dell’attività di impresa e accogliendo la domanda cautelare, con sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati sino alla decisione di merito, fissata per l’udienza pubblica del 27.1.2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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