Decadenza dagli incentivi per il fotovoltaico: la forza maggiore non comprende il ritardo espropriativo (TAR Lazio n. 14081 del 04.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La causa di forza maggiore, cui l’art. 10, comma 2, del D.M. 4 luglio 2019 subordina la posposizione del termine di entrata in esercizio degli impianti fotovoltaici iscritti al Registro, è tradizionalmente riferita a eventi naturali straordinari, imprevedibili e inevitabili, restandone escluso il fatto del terzo. La valutazione demandata al GSE, nell’accertare la sussistenza di “altre cause di forza maggiore”, costituisce esercizio di potere vincolato. Il provvedimento di diniego dell’incentivo e di decadenza dalla graduatoria non richiede l’analitica confutazione delle osservazioni dell’interessato, essendo sufficiente una motivazione sintetica che renda chiare le ragioni della decisione. L’operatore economico, per il principio di autoresponsabilità che ispira la materia degli incentivi, è tenuto a calcolare il rischio di impresa, non potendo ascrivere a forza maggiore i ritardi derivanti dalla scelta progettuale di realizzare opere di connessione su aree di terzi soggette a procedura espropriativa.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un impianto fotovoltaico in provincia di Palermo, otteneva l’iscrizione in posizione utile nella graduatoria del Registro di cui al D.M. 4 luglio 2019, pubblicata il 28 gennaio 2022. A causa della complessa procedura espropriativa relativa alle aree destinate alle opere di connessione, l’impianto entrava in esercizio solo il 15 luglio 2025, ben oltre il termine massimo di 19 mesi, maggiorato di 6, previsto dalla normativa. Il GSE, ritenendo non assimilabili a cause di forza maggiore gli eventi addotti, comunicava la decadenza dalla graduatoria e rigettava la richiesta di accesso all’incentivo. La società impugnava il provvedimento, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 10 del D.M. citato e degli artt. 3 e 10-bis della legge n. 241/1990, nonché difetto di motivazione e di istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso, escludendo in primo luogo il difetto di motivazione: il provvedimento impugnato, pur ribadendo i motivi ostativi già comunicati, chiarisce specificamente la non assimilabilità degli eventi indicati dalla società (ottenimento del decreto di esproprio, approvazione del progetto, immissione in possesso delle aree) alla nozione di forza maggiore. Tale nozione, richiamando la tradizionale definizione della vis maior cui resisti non potest, è riferita esclusivamente a eventi naturali straordinari, imprevedibili e inevitabili, con esclusione del fatto del terzo. Il riferimento dell’art. 10, comma 2, alle cause “riscontrate dal GSE” rivela, ad avviso del TAR, la natura di accertamento vincolato attribuito al Gestore dall’art. 42 del D.Lgs. 28/2011, con la conseguenza che il provvedimento deve ritenersi adeguatamente motivato.
In ordine alla dedotta incompletezza istruttoria, il Tribunale ha precisato che l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera b), della legge n. 241/1990, è tenuta a valutare le osservazioni dell’interessato solo qualora siano pertinenti, senza che sussista un obbligo di confutazione analitica delle stesse. Tale obbligo di collaborazione e buona fede grava anche sul privato: la società, che ha prodotto documentazione inconferente o incompleta, non può trarre vantaggio processuale dalla propria inerzia, in ossequio al brocardo sibi imputet.
Il nucleo centrale della decisione attiene alla qualificazione del ritardo cumulato dall’operatore. Il TAR ha escluso che le tempistiche del procedimento espropriativo possano integrare la forza maggiore: la scelta di ubicare le opere di connessione su aree di terzi, rendendo necessario l’esproprio, deriva dall’impostazione progettuale della società. L’operatore economico che accede agli incentivi è tenuto, secondo la giurisprudenza citata, alla diligenza del professionista avveduto, che calcola il proprio rischio di impresa, consapevole della limitatezza delle risorse. Il prolungamento del procedimento ablativo era prevedibile e avrebbe dovuto indurre la società ad attivare gli strumenti di tutela per comprimere l’azione dell’Amministrazione regionale e a informare tempestivamente il GSE.
La posposizione del termine, pertanto, è riconducibile al comportamento della società, che ha assunto il rischio del buon esito del procedimento espropriativo. La parte che ha dato causa a uno specifico vizio non può dedurne la sussistenza a proprio favore, violando il divieto di venire contra factum proprium. Rilevante, infine, la circostanza che il GSE sia stato informato delle criticità solo il 6 agosto 2025, quando i termini erano già decorsi. Il ricorso è stato respinto, con condanna alle spese liquidate in euro 4.000,00, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.