Annullamento per vizio formale e riesercizio del potere non elusivo del giudicato (TAR Lazio n. 4257 del 06.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le sentenze di primo grado del giudice amministrativo sono esecutive ancorché appellate, sicché il Tribunale amministrativo regionale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza per le decisioni non sospese dal Consiglio di Stato. L’ampiezza del vincolo derivante dal giudicato di annullamento si rapporta alla natura del vizio rilevato: l’annullamento per vizi formali, quale il difetto di motivazione, impone all’amministrazione solo di eliminare il vizio, senza vincolarla nei contenuti, con la conseguenza che il provvedimento adottato in sede di riedizione del potere è soggetto all’ordinario regime di impugnazione per vizi di legittimità e non può essere dichiarato nullo per elusione.
Il Fatto
La società, titolare di progetti di efficienza energetica presso la Raffineria di Sarroch, aveva ottenuto l’annullamento, con sentenza del TAR Lazio n. 6229 del 27.03.2025, della nota con cui il Gestore dei servizi energetici, pur accogliendo l’istanza di riesame ex art. 56 del d.l. n. 76/2020, aveva ribadito la richiesta di restituzione di 14.940 TEE, rilevando la contraddittorietà intrinseca del provvedimento.
In sede di riedizione del potere, il GSE adottava una nuova nota con la quale, ricostruita la vicenda, rigettava integralmente le istanze di applicazione della sanatoria, ritenendo di non poter accogliere la domanda e rilevando la necessità di rettificare l’algoritmo di calcolo dei risparmi. La società proponeva quindi ricorso per ottemperanza, deducendo la violazione del giudicato, e in subordine domanda di annullamento del nuovo provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per ottemperanza, richiamando il principio per cui le sentenze di primo grado sono esecutive ancorché appellate, atteso che per l’esecuzione delle decisioni non sospese dal Consiglio di Stato il TAR esercita i poteri di cui all’art. 114, comma 4, lett. c), c.p.a.
Nel merito, il Tribunale ha richiamato la distinzione tra sentenze a effetto vincolante pieno, con le quali l’atto viene annullato per difetto dei presupposti soggettivi o oggettivi o per violazione di termini perentori, e sentenze a effetto vincolante strumentale, con le quali l’annullamento per vizi formali impone soltanto all’amministrazione di eliminare il vizio senza vincolarla nei contenuti. Solo nel caso in cui dal giudicato scaturisca un obbligo puntuale che non lasci margini di discrezionalità, l’assunzione di provvedimenti in violazione può essere fatta valere con il giudizio di ottemperanza.
Con specifico riguardo al caso di specie, la sentenza ottemperanda aveva annullato la nota per contraddittorietà intrinseca, vizio assorbente espresso da un “difetto radicale della funzione” tale da non consentire di ricostruire l’effettiva volontà del Gestore. Il giudicato, pertanto, non aveva accertato l’applicabilità della sanatoria di cui all’art. 42, commi 3-bis e 3-ter, d.lgs. n. 28/2011, ma aveva individuato quale unico parametro del riesercizio del potere la secca alternativa tra ammissibilità o meno della sanatoria medesima.
Il GSE, adottando il provvedimento del 30.10.2025, si è confrontato con il dictum e ha scelto una delle due opzioni consentite, non ponendo in essere una condotta violativa o elusiva. Il Tribunale ha pertanto respinto le domande di accertamento dell’inottemperanza e di nullità, disponendo la conversione del rito da camerale a ordinario per l’esame della domanda di annullamento, da trattarsi nelle forme ordinarie.
Nota della Redazione
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