Ordinanza di rimessione a consulenza tecnica sull’invalidità pensionabile del lavoratore (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 353 del 28.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia pensionistica rientrano nella giurisdizione della Corte dei conti anche le azioni di mero accertamento relative alla sussistenza delle condizioni che la legge richiede per il sorgere del diritto a pensione o per altre questioni ad esso funzionali, pur in assenza di impugnazione di un provvedimento che conceda o neghi un trattamento pensionistico. Il beneficio contributivo dell’art. 80, comma 3, legge n. 388/2000 consiste in una copertura previdenziale fittizia e aggiuntiva e presuppone il possesso di un requisito sanitario superiore al 74% di invalidità. La relativa domanda amministrativa è condizione necessaria per l’accertamento del grado di invalidità, che costituisce solo uno dei presupposti di fatto del diritto alla maggiorazione.

Il Fatto

La ricorrente, dipendente pubblica ancora in servizio, chiede il riconoscimento del diritto a godere, al momento del pensionamento, della maggiorazione dell’anzianità contributiva prevista dall’art. 80, comma 3, della legge n. 388/2000. A sostegno della pretesa rappresenta che il Centro Medico Legale dell’INPS, su domanda amministrativa, l’ha riconosciuta invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 67%.

La ricorrente contesta tale valutazione e assume di essere invalida con inabilità totale e permanente o, quantomeno, con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 75%. Presentata la domanda amministrativa per i benefici contributivi, seguito il silenzio-rifiuto dell’Istituto, ha adito il giudice contabile per l’accertamento del grado di invalidità, previo esperimento di consulenza tecnica. L’INPS eccepisce l’inammissibilità per carenza di interesse attuale, non avendo la ricorrente maturato il diritto al trattamento pensionistico, e nel merito contesta la fondatezza della domanda.

La Motivazione della Corte

Il giudice unico respinge l’eccezione di inammissibilità. Nell’ambito della giurisdizione contabile in materia pensionistica rientrano anche le azioni di mero accertamento in ordine alla sussistenza delle condizioni che la legge richiede ai fini del sorgere del diritto a pensione o delle altre questioni ad essa funzionali, pur prescindendo dall’impugnazione di un provvedimento amministrativo di concessione o diniego.

La circostanza che la ricorrente sia ancora in servizio e non abbia ancora chiesto il trattamento pensionistico è irrilevante. Essenziale è che l’interessato abbia presentato domanda amministrativa all’INPS, come richiede la norma (“è riconosciuto a loro richiesta”), per ottenere l’accertamento di un grado di invalidità superiore al 74%, che costituisce soltanto uno dei presupposti di fatto del diritto alla maggiorazione. Il giudice richiama sul punto Cass. Sez. Lav. n. 25395/2016.

Nel merito, il giudice unico ritiene che la questione presenti natura tecnica e dispone l’acquisizione di un parere medico legale dalla Sezione speciale del Collegio Medico Legale dello Stato Maggiore della Difesa, istituita presso la Corte dei conti di Roma, per verificare la percentuale di invalidità ascrivibile al quadro morboso lamentato al momento della presentazione dell’istanza amministrativa e, in particolare, se sia attribuibile una percentuale superiore al 74%.

L’organo di consulenza dovrà esprimere collegialmente il proprio motivato parere, attraverso l’esame della documentazione medica e amministrativa e, ove ritenuto necessario, l’esame diretto. La parte privata ha facoltà di esibire ulteriori memorie, perizie e certificazioni entro trenta giorni dalla notifica dell’ordinanza, nel rispetto dell’art. 21 delle norme di attuazione del codice della giustizia contabile; le parti sono autorizzate a nominare un c.t.p. e a formulare osservazioni sulla bozza dell’elaborato peritale. Il giudizio resta sospeso in attesa della relazione definitiva, con spese al definitivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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