Ricorso pensionistico improcedibile senza prova notifica ricorso e decreto (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 34 del 14.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo pensionistico dinanzi alla Corte dei conti, modellato sul rito del lavoro, la mancata produzione della prova della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, in assenza di costituzione dei convenuti, impedisce al giudice di verificare la regolarità dell’instaurazione del contraddittorio. Il ricorso è pertanto improcedibile, non potendo il giudice supplire all’onere della parte né disporre la rimessione in termini, salvo che il ricorrente alleghi e provi un legittimo impedimento. La regola trova fondamento nell’art. 155, commi 3 e 5-bis, cod. giust. cont. e nell’art. 111 Cost., che impone lo svolgimento del processo nel contraddittorio tra le parti.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di trattamento pensionistico, adiva la Corte dei conti chiedendo l’accertamento del diritto alla rivalutazione piena della pensione e l’illegittimità della parziale rivalutazione introdotta dalla legge n. 197/2022, art. 1, commi 309 e 310, attuata dall’INPS con le decurtazioni applicate dal 1° gennaio 2023. Nel ricorso prospettava la violazione degli artt. 3, 36 e 38 Cost., del principio di affidamento e di uguaglianza, nonché del diritto dell’Unione in materia di non discriminazione per età.

Chiedeva il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia ai sensi dell’art. 267 TFUE, la rimessione di tre questioni di legittimità costituzionale e, nel merito, il reintegro delle somme decurtate. Fissata l’udienza con decreto, all’udienza nessuno compariva e la causa era trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva che il ricorso è improcedibile. L’art. 155, comma 3, cod. giust. cont. prescrive che il decreto di fissazione dell’udienza sia notificato all’amministrazione a cura del ricorrente, unitamente al ricorso, entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto; il comma 5-bis impone il deposito in segreteria delle prove dell’avvenuta notifica entro il decimo giorno precedente l’udienza.

Dalla documentazione in atti non risulta la prova della notificazione alle amministrazioni resistenti e nessuna di esse si è costituita. Ne deriva la mancata instaurazione del contraddittorio per inesistenza della notifica.

Poiché il rito pensionistico è modellato sul rito del lavoro, il giudice applica la giurisprudenza di legittimità ivi maturata: secondo Cass. civ. Sez. lav. n. 21587 del 2008, quando il convenuto non si costituisce e il giudice non può verificare la regolarità del contraddittorio per la mancata produzione del ricorso notificato, e l’attore non provi un legittimo impedimento, il procedimento è definito con pronuncia di mero rito. Nello stesso senso Cass. civ. Sez. VI n. 2005 del 2015.

Il principio è confermato dalla giurisprudenza contabile, che richiama Sezioni Riunite n. 6/QM del 2001, per cui l’atto introduttivo del giudizio pensionistico ha la forma del ricorso ma il contenuto della citazione, con conseguente improcedibilità in caso di omessa notifica e impossibilità di rimessione in termini. Si richiama altresì Cass. Sez. Un. n. 14916 del 2016, sull’inesistenza della notificazione quale “non atto”.

La notifica del ricorso e del decreto costituisce dunque onere essenziale per l’instaurazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 111 Cost. e dell’art. 101 c.p.c., richiamato dall’art. 7 cod. giust. cont. Il giudizio è dichiarato improcedibile; nulla per le spese, stante la pronuncia in rito e la mancata costituzione delle parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *