Pensione privilegiata ordinaria: prova dell’inidoneità assoluta alla data del collocamento a riposo (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 125 del 05.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione privilegiata ordinaria, il diritto al trattamento presuppone la prova che le infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio abbiano prodotto, all’atto del collocamento in quiescenza, l’inidoneità assoluta al servizio d’istituto. Il giudizio di idoneità va espresso con riferimento alle funzioni tipiche del profilo rivestito, non alle sole mansioni in concreto svolte, restando irrilevante, ai fini della dipendenza da causa di servizio già riconosciuta per l’equo indennizzo, la circostanza che le infermità siano state accertate prima della cessazione dal servizio. Il parere dell’Ufficio Medico legale che, considerando le mansioni e la loro eseguibilità, escluda l’incidenza invalidante delle patologie, è congruamente motivato e giustifica il rigetto della domanda.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente di un ente locale cessato dal servizio per limiti di età al 30.06.2011, presentava nel 2014 istanza di pensione privilegiata ordinaria per tre infermità già riconosciute dipendenti da causa di servizio: esiti di frattura dello scafoide con artrosi e deficit funzionale, broncopatia con deficit ostruttivo iniziale e spondiloartrosi con discopatie. La Commissione Medico Ospedaliera, con verbale del 28.09.2016, le giudicava inidonee a menomare l’idoneità al servizio d’istituto all’atto del collocamento in pensione.

L’INPS respingeva l’istanza con determinazione n. 114 del 14.06.2017, rilevando che l’interessato era cessato per limiti di età ed era stato riconosciuto idoneo. Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti alla Corte dei conti, contestando le valutazioni sanitarie e sostenendo l’autonomia del diritto alla pensione privilegiata rispetto al titolo di cessazione del rapporto.

La Motivazione della Corte

Il Giudice unico ha respinto l’eccezione di inammissibilità della domanda, già superata con la sentenza-ordinanza n. 103/2023 che aveva disposto l’acquisizione di un parere dell’Ufficio Medico legale del Ministero della Salute. Il quesito riguardava l’idoneità delle infermità a menomare l’idoneità al servizio d’istituto al 30.06.2011 e l’eventuale categoria di ascrivibilità.

Nel parere reso l’11.06.2024, l’organo di consulenza ha escluso che il complesso delle patologie, “nel loro complesso”, determinasse un grado di disabilità tale da rendere l’interessato non idoneo in modo assoluto al servizio di istituto, né all’epoca del collocamento in quiescenza né successivamente. La valutazione ha considerato le funzioni tipiche del profilo rivestito, inquadramento non contestato dal ricorrente.

Quanto alla broncopatia cronica, l’Ufficio ha osservato che i controlli spirometrici del 2016 e del 2023 dimostravano un deficit di grado lieve, con blanda evoluzione peggiorativa e scarsa incidenza sulla capacità lavorativa. Rispetto agli esiti della frattura dello scafoide, il parere ha escluso alcun rilievo in termini di inabilità alla specifica mansione, sia durante l’attività lavorativa sia al momento del collocamento in quiescenza. Per la patologia artrosica rachidea, l’organo di consulenza non ha escluso una riduzione della capacità lavorativa specifica, con la necessità di evitare la stazione eretta prolungata o il sollevamento di gravi, ma senza abolirla del tutto: idoneità quindi conservata, pur con limitazioni, allo svolgimento delle funzioni del profilo di appartenenza.

Il Giudice ha ritenuto infondate le contestazioni della difesa sulla pretesa falsa rappresentazione delle mansioni. Il parere ha tenuto conto delle osservazioni espresse sulla bozza, che poco aggiungevano alle considerazioni già sviluppate, e ha valutato le mansioni svolte e la loro eseguibilità. Le funzioni del profilo, ha precisato la Corte, avrebbero potuto svolgersi anche in ufficio, mentre l’interessato non ha mai chiesto l’applicazione al lavoro d’ufficio e ha svolto le stesse mansioni fino alla cessazione, così confermando la propria idoneità. L’assenza di ricorsi agli organi di vigilanza è stata letta in contrasto con l’ipotesi di una riduzione della capacità lavorativa specifica fino alla quiescenza.

Il Giudice ha quindi giudicato condivisibile e motivato il parere reso, rigettando il ricorso e compensando le spese per la natura della lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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