Conto giudiziale azioni: irregolare il valore non allineato al patrimonio netto (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 42 del 05.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto non si esaurisce nella verifica formale dello schema contabile, ma implica l’accertamento dell’attendibilità della consistenza economico-patrimoniale dei beni iscritti. Con riguardo alle partecipazioni societarie, la cui gestione non è meramente figurativa, il conto giudiziale deve esporre l’effettiva consistenza della partecipazione e non un valore nominale o non aggiornato. Trova applicazione il principio contabile n. 6.1.3 dell’All. n. 4/3 del d.lgs. n. 118/2011, che impone la valutazione al patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato. Costituisce, inoltre, irregolarità la mancanza del verbale di passaggio di consegne, prescritto dall’art. 26 d.P.R. n. 254/2002, che delimita le gestioni contabili di ciascun agente.

La Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto è chiamata a pronunciarsi sulla regolarità del conto giudiziale reso per l’esercizio 2020 da un consegnatario delle azioni di un Comune. Il conto riguarda l’unica partecipazione azionaria dell’Ente in una società di gestione del servizio idrico.

Il Fatto

Il magistrato istruttore, con relazione del 15 maggio 2025, ha sottoposto al Collegio il conto n. 71482, rilevando plurime discordanze: la consistenza delle azioni indicata nel conto non trovava corrispondenza nelle risultanze della partecipata; il valore iniziale non coincideva con quello del rendiconto dell’Ente; il valore di chiusura non era aggiornato all’ultimo bilancio disponibile. Era, inoltre, mancato il verbale di passaggio di consegne e la relazione dell’organo di controllo interno.

L’agente contabile ha contestato la propria qualifica, sostenendo di essere mero agente amministrativo per debito di vigilanza, poiché i poteri gestori della partecipazione sarebbero rimasti al Sindaco. In via subordinata, ha dedotto il mero errore materiale, l’assenza di danno erariale e la riconducibilità della mancata relazione all’Amministrazione.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge l’eccezione preliminare. Le risultanze formali dell’istruttoria confermano la qualifica di agente contabile: la nomina era stata disposta con delibera di Giunta e con provvedimenti sindacali, e l’agente ha sottoscritto il conto. In applicazione dell’art. 9, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016, egli ha agito come delegato del sindaco all’esercizio dei diritti societari.

Nel merito, la Sezione ribadisce che il giudizio di conto esige l’accertamento della reale consistenza dei beni. Per le partecipazioni, l’esposizione del valore deve riferirsi all’effettiva consistenza economico-patrimoniale e non può limitarsi a riportare, di esercizio in esercizio, un valore immutato o disallineato rispetto alle scritture dell’Ente.

Richiamando la giurisprudenza contabile, la Corte applica il principio contabile n. 6.1.3 dell’All. n. 4/3 del d.lgs. n. 118/2011: le partecipazioni vanno valutate al patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato, o secondo criteri prudenziali. La stessa logica discende dall’art. 29 R.D. n. 827/1924, che impone di rappresentare la situazione reale dei titoli.

Ne derivano le irregolarità: l’indicazione di un numero errato di azioni; l’esposizione di un valore iniziale non allineato al rendiconto dell’Ente, pur essendo disponibili i dati aggiornati; l’indicazione alla chiusura di un valore non aggiornato al bilancio della partecipata. L’agente è gravato dell’autonoma responsabilità di esporre dati corretti e veritieri.

È irregolarità, di rilievo non solo formale, anche la mancanza del verbale di passaggio di consegne, prescritto dall’art. 26 d.P.R. n. 254/2002. La sua assenza determina una confusione di gestione tra agente cessante e subentrante, con responsabilità solidale per eventuali ammanchi. Non è invece riferibile all’agente la mancata trasmissione della relazione dell’organo interno ex art. 139, comma 2, c.g.c., addebitabile all’Amministrazione.

Il conto è pertanto dichiarato irregolare e l’agente non è ammesso a discarico. Nulla per le spese, in ragione della natura del procedimento e dell’assenza di ammanchi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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