Ordinanze sindacali contingibili e urgenti per emergenze igienico-sanitarie nei centri di accoglienza (TAR Toscana n. 1725 del 20.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le ordinanze contingibili e urgenti adottate dal Sindaco ai sensi dell’art. 50, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000 presuppongono un eccezionale pericolo, concreto e attuale, di danno grave e imminente per l’igiene e la salute pubblica. I presupposti sono tassativi e di stretta interpretazione e devono essere accertati mediante adeguata attività istruttoria. L’ordinanza può derogare alla normativa ordinaria solo in via provvisoria, per far fronte a necessità non diversamente gestibili con gli strumenti ordinari, e deve contenere prescrizioni proporzionate, necessarie, non eccessive e sufficientemente chiare. Il vizio dei presupposti dell’atto travolge la domanda risarcitoria che su di esso si fondi.
Il Fatto
La cooperativa sociale ricorrente gestisce un centro di accoglienza straordinaria per migranti in un immobile locato nel centro storico di Sansepolcro. Con ordinanza sindacale n. 53 del 30.04.2021 il Comune le ha imposto, entro quindici giorni, una serie di prescrizioni di messa in sicurezza igienico-sanitaria, tra cui la sostituzione del tubo del gas, la verifica della termocoppia, la manutenzione dei termosifoni e la trasmissione della documentazione di conformità degli impianti elettrico e termoidraulico.
La ricorrente ha impugnato l’ordinanza davanti al TAR Toscana, deducendo la carenza dei presupposti per l’esercizio del potere extra ordinem, il difetto di motivazione e la violazione del principio di proporzionalità, chiedendo altresì il risarcimento del danno patrimoniale. Si sono costituiti il Comune e l’amministrazione statale, chiedendo il rigetto del ricorso; l’Azienda sanitaria non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, in ossequio al principio della ragione più liquida, ha prescisso dall’esame delle eccezioni di inammissibilità sollevate dal Comune, stante la complessiva infondatezza del ricorso. Ha quindi esaminato congiuntamente le quattro censure, tutte dirette a contestare la carenza dei presupposti, formali e sostanziali, del potere esercitato.
Il giudice ha richiamato l’art. 50, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, che attribuisce al Sindaco il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale. Ha ricordato l’orientamento consolidato secondo cui tali provvedimenti possono derogare all’ordinamento per rispondere a situazioni non altrimenti gestibili con gli strumenti ordinari, purché in via provvisoria e per necessità non permanenti (Cons. Stato, sez. IV, n. 1791 del 03.03.2025).
Il Collegio ha ribadito che non si può prescindere dalla ricorrenza di un eccezionale pericolo, concreto e attuale, di danno grave e imminente, da fronteggiare con interventi immediati e indilazionabili, e che i provvedimenti devono essere preceduti da un’adeguata attività istruttoria (TAR Emilia Romagna, Parma, sez. I, n. 381 del 28.12.2016; Cons. Stato, sez. I, parere n. 1948 del 30.11.2020).
Nel caso concreto, secondo il giudice, i presupposti sussistono. Dagli atti emerge che l’amministrazione, preso atto della grave situazione evidenziata dai sopralluoghi dell’AUSL del 17 e 22 marzo 2021, ha impartito prescrizioni dirette a porre immediato rimedio alle criticità riscontrate: impianto elettrico non funzionante e privo di asseverazione di conformità, cucina priva di finestre, di cappa aspirante e con tubo del gas scaduto nel 2016.
Il Collegio ha ritenuto le misure proporzionate, adeguate alle finalità perseguite, necessarie, non eccessive e sufficientemente chiare. Ha rilevato che anche l’amministrazione statale, preso atto della gravità della situazione, ha disposto il pronto trasferimento degli ospiti in altra struttura.
L’infondatezza delle censure ha comportato il rigetto della domanda risarcitoria per carenza dei relativi presupposti. Il ricorso è stato respinto con integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
Nota della Redazione
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