Carta docente, il TAR accoglie l’ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Lombardia n. 2026 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato, il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con l. n. 30/1997, deve essere integralmente decorso prima che il creditore possa agire in executivis. Una volta spirato inutilmente tale termine, il giudice amministrativo accoglie la domanda di ottemperanza e ordina all’amministrazione di dare completa esecuzione alla sentenza del giudice ordinario. Il termine assegnato all’amministrazione decorre dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della decisione, se anteriore. Per il caso di persistente inottemperanza il giudice nomina sin d’ora il commissario ad acta, quale organo ausiliario attivabile a semplice richiesta della parte.
Il Fatto
La ricorrente agisce dinanzi al TAR per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sez. Lavoro, n. 772/2024, che le ha riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2019/20 e 2020/21, con condanna del Ministero a metterla a disposizione per complessivi euro 1.000,00 e al pagamento delle spese.
Il titolo è stato notificato all’amministrazione il 13 dicembre 2024 ed è passato in giudicato, come attestato dalla Cancelleria il 16 settembre 2025. Alla notifica non ha fatto seguito alcun adempimento e il termine dilatorio di 120 giorni è decorso infruttuosamente. La ricorrente domanda la condanna all’esecuzione, la nomina del commissario ad acta e la rifusione delle spese con distrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la sentenza del giudice del lavoro è stata notificata al Ministero presso la sede reale il 13 dicembre 2024 e che il passaggio in giudicato risulta dall’attestazione di Cancelleria del 16 settembre 2025. Il ricorso è stato ritualmente notificato il 21 ottobre 2025.
Su queste premesse il Tribunale accerta l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con l. n. 30/1997. La norma impone alle amministrazioni statali di completare le procedure esecutive entro tale termine dalla notificazione del titolo e vieta al creditore di procedere ad esecuzione forzata prima della sua scadenza.
La domanda di ottemperanza è quindi fondata e viene accolta. Il Ministero è condannato a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia nel termine di novanta giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore.
Per il caso di persistente inottemperanza il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato, sede di Varese. L’organo ausiliario porrà in essere gli atti necessari entro sessanta giorni dalla richiesta della parte, ricorrendo eventualmente al pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996 in caso di incapienza dei fondi.
Poiché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non si dà luogo ad alcun compenso. Le spese del giudizio sono poste a carico del Ministero, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Nota della Redazione
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