Accesso difensivo e cessazione della materia del contendere per tardivo riscontro (TAR Emilia-Romagna n. 403 del 10.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il richiedente l’accesso ai documenti amministrativi non è tenuto a dimostrare la lesione di una posizione giuridica, ma la potenziale utilità derivante dalla conoscenza dei documenti richiesti. Nell’accesso difensivo ex art. 24, comma 7, legge n. 241/1990 l’ostensione deve presentare un nesso di strumentalità necessaria con la cura o la difesa di una situazione giuridicamente tutelata, con interesse immediato, concreto e attuale. È sufficiente che emerga una astratta pertinenza della documentazione rispetto alla controversia da instaurare, essendo preclusa al giudice amministrativo ogni indagine sull’utilità o decisività del documento. Il riscontro tardivo dell’amministrazione, intervenuto oltre il termine di trenta giorni di cui all’art. 25, comma 4, legge n. 241/1990 e a giudizio già instaurato, determina la cessazione della materia del contendere e giustifica la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.

Il Fatto

La ricorrente, società proprietaria di terreni e fabbricati attraversati da due tratti di strada, presentava in data 29 aprile 2025 istanza di accesso al Comune di Solignano, sia documentale sia civico generalizzato, chiedendo due ordinanze del 6 febbraio 2025, il parere tecnico presupposto e ogni documento connesso alla classificazione e manutenzione di quei tratti stradali.

L’istanza era motivata dalla revoca, disposta dal Comune, del precedente divieto di transito del 1994, con asserita compromissione della proprietà privata dei tratti stradali. Non ricevendo alcun riscontro, nemmeno dopo sollecito del 29 maggio 2025, la ricorrente impugnava il silenzio-rigetto ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm., chiedendo l’accertamento del diritto all’ostensione, la condanna all’esibizione e la nomina di un commissario ad acta. Il Comune non si costituiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal principio consolidato secondo cui il diritto di accesso non è funzionale soltanto alla tutela giurisdizionale, ma consente di orientare i comportamenti sul piano sostanziale per curare o difendere i propri interessi giuridici, potendo essere esercitato anche per valutare l’opportunità di instaurare un giudizio. Richiama sul punto Cons. Stato, Sez. V, n. 4927 del 2023.

La pretesa viene inquadrata nell’accesso difensivo ex art. 24, comma 7, legge n. 241/1990. Il nesso di strumentalità necessaria tra ostensione e difesa richiede che le finalità siano dedotte in modo puntuale e specifico nell’istanza, non essendo sufficiente un generico riferimento a esigenze probatorie. Il Collegio richiama la pronuncia dell’Adunanza plenaria n. 19 del 2020, secondo cui l’indispensabilità della conoscenza del documento va valutata con giudizio prognostico ex ante.

La Corte precisa poi, sulla scorta dell’Adunanza plenaria n. 4 del 2021, che né l’amministrazione detentrice né il giudice amministrativo possono svolgere valutazioni sull’ammissibilità, influenza o decisività del documento nel giudizio eventuale, salvo il caso di evidente e assoluta mancanza di collegamento, sintomo di esercizio pretestuoso dell’accesso.

Nel caso concreto, l’istanza illustra e motiva in modo sufficiente le esigenze difensive, emergendo una astratta pertinenza della documentazione rispetto alla posizione giuridica della ricorrente, secondo il principio espresso da Cons. Stato, Sez. VI, n. 2655 del 2022. Non essendovi contestazione sul punto, e avendo il Comune medio tempore esibito la documentazione con nota del 26 giugno 2025, il Collegio prende atto della cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, cod. proc. amm.

Le spese seguono la soccombenza virtuale dell’amministrazione, che ha provveduto ben oltre il termine di trenta giorni e a giudizio già instaurato: il Comune è condannato al pagamento di complessivi € 2.000,00, oltre accessori e rifusione del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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