Ordine di demolizione al proprietario incolpevole e natura reale delle sanzioni (TAR Campania n. 293 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le sanzioni ripristinatorie in materia edilizia, tra cui l’ordine di demolizione, hanno natura reale e non personale: si rivolgono a chi è proprietario dell’immobile al momento dell’emanazione del provvedimento, indipendentemente da chi abbia commesso l’abuso. L’art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 individua espressamente quale destinatario dell’ingiunzione il proprietario, unitamente al responsabile. L’estraneità del proprietario alla realizzazione dell’illecito non incide sulla legittimità dell’ordine, ma assume rilievo nel segmento procedimentale successivo, relativo all’inottemperanza e all’eventuale acquisizione gratuita al patrimonio comunale. L’avvertimento sulle conseguenze dell’inottemperanza è neutro ai fini della legittimità dell’atto e funzionale alla posizione di garanzia del proprietario incolpevole.
Il Fatto
Il ricorrente, già comproprietario di un complesso immobiliare, aveva concesso in locazione la propria quota; il comproprietario aveva poi venduto la sua quota a un terzo, che nel corso del rapporto aveva realizzato opere abusive in assenza di titolo. Spirato il contratto e non stipulato il definitivo, il ricorrente aveva agito in sede civile per il rilascio e la demolizione delle opere.
Il Comune, respinta l’istanza di sanatoria ex legge n. 326/2003, aveva ordinato la demolizione delle opere, estendendo l’ordine anche al ricorrente quale comproprietario, con avvertimento dell’acquisizione gratuita in caso di inottemperanza. Il ricorrente ha impugnato l’ordine, deducendo la propria estraneità agli abusi e l’indisponibilità materiale del fondo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione dell’ordine di demolizione come misura ripristinatoria, che attiene al bene e non al reo. Da ciò deriva che essa si applica a chiunque si trovi in una data relazione giuridica con la cosa, in qualità di proprietario attuale, e si distingue dalle sanzioni afflittive, applicabili solo all’autore della violazione previo accertamento dell’elemento psicologico.
La Corte richiama in proposito la giurisprudenza amministrativa, secondo cui l’estraneità del proprietario nella realizzazione dell’illecito assume rilievo non in sede di misura ripristinatoria, bensì nel caso di inottemperanza dell’ordine di demolizione.
Il Collegio valorizza la distinzione tra l’ordine di demolizione e l’atto di acquisizione al patrimonio comunale, che costituiscono due sanzioni distinte. La sanzione ablatoria, per la sua incidenza su un diritto di rilievo costituzionale, recupera il momento soggettivo: presuppone che il proprietario incolpevole sia stato messo a parte della situazione e non si sia adoperato per evitarla. L’avvertimento sulle conseguenze dell’inottemperanza, spesso formula di stile, diviene così un raccordo tra la natura reale della misura e quella sanzionatoria dell’ablazione.
Da tale informativa il proprietario è posto in condizione di interloquire con il Comune per evidenziare difficoltà, e in casi eccezionali l’impossibilità, di ottemperare. Si tratta però di questione estranea al perimetro della controversia sull’ordine di demolizione, afferendo a un segmento successivo del procedimento sanzionatorio, nel quale la parte potrà far valere le proprie ragioni.
Applicando tali coordinate, l’ordine impugnato risulta legittimo, essendo doverosamente adottato anche nei confronti del proprietario ex art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380/2001. Le circostanze addotte restano ferme per la fase istruttoria successiva, relativa all’accertamento dell’inottemperanza e all’eventuale applicazione delle conseguenti sanzioni. Il ricorso è respinto e le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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