Ottemperanza al giudicato sul diritto alla Carta elettronica del docente (TAR Lombardia n. 46 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto una sentenza del giudice del lavoro che abbia accertato il diritto alla Carta elettronica del docente, non è più richiesta l’apposizione della formula esecutiva. L’art. 475 cod. proc. civ., come modificato dal d.lgs. n. 149/2022, e l’art. 115 cod. proc. amm. escludono che la formula costituisca condizione di ammissibilità del ricorso. Decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’amministrazione e la condanna a dare completa esecuzione al giudicato, nominando il commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.

Il Fatto

I ricorrenti hanno adito il TAR Lombardia per ottenere l’ottemperanza alla sentenza con cui il giudice del lavoro aveva accertato il loro diritto a conseguire il beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per importi annui di € 500,00. La pronuncia, notificata all’amministrazione, non era stata appellata nei termini ed era quindi passata in giudicato.

Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, il Ministero era rimasto inerte. I ricorrenti hanno dunque chiesto la condanna dell’amministrazione all’esecuzione e, in caso di perdurante inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha innanzitutto verificato la sussistenza dei presupposti del giudizio di ottemperanza, rilevando che la sentenza azionata è passata in giudicato ancorché priva della formula esecutiva. Il Collegio osserva che tale apposizione non è più necessaria ai fini dell’ammissibilità, per effetto delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, che hanno inciso sull’art. 475 cod. proc. civ. e sull’art. 115 cod. proc. amm.

La decisione chiarisce che la riforma ha superato il precedente assetto, nel quale la mancanza della formula esecutiva poteva precludere l’accesso al rimedio. Il Collegio richiama, sul punto, il riferimento all’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

Il Tribunale accerta poi il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, entro cui le amministrazioni dello Stato devono completare le procedure di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti l’obbligo di pagamento di somme di denaro. Il termine risulta scaduto senza che l’amministrazione abbia provveduto.

Risultano pertanto integrate le condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Il contrasto in giudizio verteva unicamente sull’inerzia dell’amministrazione, non contestata nella sua materialità.

Il ricorso è quindi accolto, con condanna del Ministero a dare completa esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione. In caso di persistente inadempimento, il Tribunale nomina sin d’ora un commissario ad acta nel Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delega a dirigenti e funzionari della direzione competente, anche mediante pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, legge n. 669/1996. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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