Ordine di rimozione impianti pubblicitari oltre termini potere inibitorio SCIA (TAR Veneto n. 891 del 22.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di una SCIA il potere inibitorio dell’amministrazione è esercitabile entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, con possibilità, ove sia possibile conformare l’attività alla normativa vigente, di invitare l’interessato ad adottare le misure necessarie entro un termine non inferiore a trenta giorni. Decorso il termine ordinario, l’amministrazione può intervenire soltanto in presenza delle condizioni previste dall’art. 21-nonies della legge n. 241/1990. L’ordine di rimozione adottato oltre due anni dalla presentazione della SCIA, senza qualificazione in termini di autotutela, senza indicazione di specifiche ragioni di interesse pubblico e senza valutazione comparativa con l’affidamento del privato, è illegittimo.

Il Fatto

La società ricorrente svolge attività di commercializzazione e gestione di impianti pubblicitari. Dopo l’approvazione del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, che ha sostituito il regime autorizzatorio con la SCIA, essa ha presentato segnalazioni per l’installazione di due impianti bifacciali, collocati in due diverse vie del territorio comunale. Il Comune ha dapprima comunicato che la segnalazione era stata selezionata per controlli, poi, dopo oltre due anni, ha intimato la rimozione di entrambi gli impianti, contestando il contrasto con le norme di piano, la mancata attivazione del procedimento per lo scavo su suolo pubblico e la difformità del messaggio rispetto al bozzetto allegato.

Le osservazioni e l’istanza di annullamento in autotutela presentate dalla società sono state respinte con successiva nota, che ha confermato gli ordini di rimozione. La ricorrente ha quindi impugnato i provvedimenti con due ricorsi, poi riuniti, deducendo la tardività dell’intervento comunale, la violazione dei principi di affidamento e proporzionalità e l’erronea interpretazione delle disposizioni di piano.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la disciplina della SCIA, estesa dal regolamento comunale all’installazione degli impianti pubblicitari. L’art. 19 della legge n. 241/1990 attribuisce all’amministrazione, in caso di accertata carenza dei requisiti, il potere di adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli effetti dannosi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione.

Da tali disposizioni emerge che l’amministrazione è titolare dapprima del potere inibitorio ordinario, esercitabile entro il termine perentorio di legge, e, dopo il decorso di tale termine, del solo potere di agire in autotutela, alle condizioni dell’art. 21-nonies. Nel caso esaminato la segnalazione risale al 22 novembre 2021, mentre l’ordine di rimozione è stato adottato con comunicazione del 13 novembre 2023, trasmessa il 28 novembre 2023.

Al momento dell’adozione dei provvedimenti inibitori erano dunque ampiamente decorsi sia il termine di sessanta giorni, sia il termine massimo di dodici mesi applicabile ratione temporis per l’esercizio dell’autotutela. Il Collegio rileva inoltre che l’amministrazione ha esercitato il potere inibitorio senza qualificare il proprio intervento come autotutela e senza indicare alcuna specifica ragione di interesse pubblico, omettendo ogni valutazione comparativa con l’affidamento ingenerato nella società ricorrente.

È parimenti violato l’art. 19, comma 3, che impone, ove possibile, di invitare l’interessato ad adottare le misure necessarie entro un termine non inferiore a trenta giorni. Il Comune ha invece imposto direttamente la rimozione, senza valutare misure conformative meno gravose e senza motivare sull’impossibilità di regolarizzare la situazione. Il primo motivo è pertanto fondato, con assorbimento delle residue censure; i ricorsi sono accolti e i provvedimenti annullati, con condanna dell’amministrazione alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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