Avvalimento premiale e subappalto nel punteggio tecnico dell’offerta (TAR Veneto n. 897 del 23.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La messa a disposizione, da parte di un operatore economico terzo, di un proprio centro cottura per consentire lo spostamento temporaneo delle attività di ristorazione ospedaliera, non integra l’avvalimento premiale di cui all’art. 104 del d.lgs. n. 36/2023, ma costituisce una scelta logistica dell’offerente che, riducendo le interferenze tra cantiere e servizio di ristorazione, viene premiata in via autonoma dai criteri qualitativi di gara. L’impiego, in fase esecutiva, delle risorse umane del subappaltatore non dimostra che il personale chiave indicato dall’offerente non dovesse essere computato ai fini del punteggio tecnico. Il controllo dell’equivalenza tra il CCNL indicato nella lex specialis e quello applicato dal concorrente alle prestazioni scorporabili può essere svolto anche nell’ambito della verifica di congruità dell’offerta.

Il Fatto

Una stazione appaltante sanitaria ha indetto una procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento dei lavori di miglioramento sismico ed efficientamento energetico di un padiglione ospedaliero. Il disciplinare ha previsto un massimo di 70 punti per la componente tecnica, con il metodo del confronto a coppie, e di 30 punti per quella economica, premiando le soluzioni idonee a ridurre le interferenze tra cantiere e attività di ristorazione ospedaliera.

All’esito della gara il raggruppamento aggiudicatario ha conseguito 86,08 punti, mentre il raggruppamento secondo classificato ne ha ottenuti 79,62. Quest’ultimo ha impugnato l’aggiudicazione deducendo quattro motivi: l’erronea attribuzione dei punteggi massimi ai sub criteri ORG3 e ORG4 per assenza dei documenti dell’avvalimento premiale; l’illegittimità dell’art. 8 del disciplinare che ammette il soccorso istruttorio in materia di avvalimento; l’incompletezza dell’offerta per mancata verifica dell’equivalenza tra contratti collettivi. L’aggiudicatario ha proposto ricorso incidentale, non escludente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato per primo il ricorso principale, ritenuto il rapporto di priorità logica con l’incidentale superato dalla giurisprudenza più recente, secondo cui l’eventuale infondatezza del ricorso introduttivo determina l’improcedibilità di quello incidentale.

Quanto al sub criterio ORG3, il Tribunale ha escluso che la messa a disposizione del centro cottura da parte di un terzo integri avvalimento premiale. L’operatore economico terzo non ha prestato beni, requisiti o capacità soggettive, ma ha semplicemente continuato a svolgere il medesimo servizio di ristorazione in altra sede. La scelta progettuale di trasferire temporaneamente le attività di cucina viene premiata autonomamente, perché azzera le interferenze con il cantiere ospedaliero.

Relativamente al sub criterio ORG4, il Collegio ha osservato che esso premia in modo onnicomprensivo l’organizzazione del cantiere e la qualificazione del personale chiave. L’aggiudicatario ha indicato sette risorse chiave alle dipendenze delle due società raggruppate, e il ricorso al subappalto delle lavorazioni scorporabili è legittimo e non contestato. L’impiego, in fase esecutiva, delle risorse dei subappaltatori non dimostra che il personale dichiarato non dovesse essere computato.

La doglianza subordinata, tesa a un riesame dell’offerta tecnica, è stata dichiarata inammissibile per genericità e per mancato superamento della prova di resistenza. Il ricorrente non ha contestato le preferenze espresse nel confronto a coppie né dimostrato che una loro correzione avrebbe sovvertito l’esito finale. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile per carenza di interesse, essendo collegato ai primi due e venuto meno il presupposto dell’avvalimento premiale.

Infine, sul quarto motivo, il Tribunale ha escluso l’esclusione per incompletezza dell’offerta. La dichiarazione di equivalenza tra il CCNL indicato nella lex specialis e quello applicato alle prestazioni scorporabili è stata univocamente resa nel modello di domanda e la verifica è stata svolta nell’ambito della congruità dell’offerta. L’omessa indicazione, da parte della stazione appaltante, del CCNL applicabile alle prestazioni scorporabili non impedisce all’operatore di individuare quello pertinente, né impone un onere di impugnativa. Il ricorso principale è stato respinto e quello incidentale dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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