Payback dispositivi medici ragionevole, attuazione regionale senza discrezionalità (TAR Lazio n. 4464 del 10.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo del c.d. payback sui dispositivi medici costituisce una misura ragionevole e proporzionata nell’ambito del bilanciamento operato dal legislatore ed è qualificabile come contributo di solidarietà, che non viola l’art. 23 Cost. poiché la disciplina contiene tutti gli elementi richiesti per il rispetto della riserva di legge. L’attività delle Regioni e Province autonome di emanazione dei provvedimenti di ripiano, ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, è di natura meramente vincolata, priva di margini di discrezionalità tecnica, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e devoluzione della controversia al giudice ordinario per la tutela del diritto soggettivo patrimoniale.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici al Servizio sanitario nazionale, impugnava il decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante le linee guida propedeutiche al ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, nonché i provvedimenti con cui le singole Regioni e Province autonome avevano dato attuazione al meccanismo del c.d. payback, intimando il pagamento delle quote dovute. La ricorrente deduceva, in via principale, l’illegittimità costituzionale della disciplina e, in via derivata, la violazione dei principi di affidamento e libertà di impresa, oltre a vizi procedimentali per la mancata comunicazione di avvio.
La Motivazione della Corte
Il TAR, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024 quale precedente conforme, ha ritenuto legittimo il meccanismo del payback sui dispositivi medici. La Consulta, nel rigettare le censure relative all’art. 41 Cost., ha qualificato il meccanismo come misura ragionevole e proporzionata, finalizzata alla razionalizzazione della spesa sanitaria, ponendo a carico delle imprese un contributo di solidarietà giustificato dall’esigenza di assicurare la dotazione di dispositivi necessaria alla tutela della salute.
In relazione alla dedotta violazione della riserva di legge di cui all’art. 23 Cost., il Tribunale ha osservato che la disciplina contiene tutti gli elementi richiesti, individuando i soggetti obbligati e l’oggetto della prestazione impositiva, nonché le indicazioni sulla procedura di determinazione del ripiano. Con riferimento ai principi di irretroattività e di legittimo affidamento, è stato evidenziato che le imprese erano consapevoli dell’esistenza del meccanismo fin dal 2015 e non potevano fare affidamento sul mantenimento del prezzo di vendita.
Quanto ai decreti regionali di approvazione dell’elenco delle aziende fornitrici, il Collegio ha rilevato che l’attività regionale è di natura meramente tecnico-contabile e riepilogativa, consistendo nella verifica del fatturato e nell’individuazione degli importi dovuti secondo percentuali stabilite dalla legge. Tale attività, priva di ogni discrezionalità, non implica una spendita di potere autoritativo e si colloca a valle di un rapporto ormai paritario, instaurandosi un’obbligazione tra l’amministrazione e l’impresa per la tutela di un diritto soggettivo a contenuto patrimoniale. La natura del provvedimento non è alterata dalla clausola di impugnabilità davanti al giudice amministrativo, irrilevante rispetto all’effettiva natura della situazione giuridica azionata, né l’art. 133 c.p.a. configura una giurisdizione esclusiva in materia. Il ricorso è stato rigettato in parte e dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione per il resto, con possibilità di riassunzione davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a. entro tre mesi.
Nota della Redazione
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