Osservazioni alla CTU e onere di specificità del ricorso (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1492 del 15.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Qualora il giudice di merito abbia ritenuto tardive, e quindi non valutate, le osservazioni critiche mosse alla consulenza tecnica d’ufficio, il termine previsto dall’art. 195, ultimo comma, cod. proc. civ. non preclude alla parte di riproporre quei rilievi nel prosieguo del giudizio, avendo natura ordinatoria e funzione acceleratoria. Il ricorrente che in sede di legittimità si dolga dell’omesso esame di tali osservazioni ha però l’onere, a pena di inammissibilità, di specificare, ai sensi degli artt. 366, n. 6), e 369, n. 4), cod. proc. civ., la natura dei rilievi — se attinenti a vizi processuali o al merito della consulenza — e di richiamarne i passaggi essenziali. L’art. 132 cod. proc. civ. impone l’indicazione del giudice che ha pronunciato la sentenza, ma non esige che l’esatta collocazione territoriale emerga sin dall’intestazione, essendo sufficiente che risulti dal contesto dell’atto senza incertezza in ordine alla provenienza della pronuncia.

Il Fatto

Una dirigente ha convenuto in giudizio un’azienda ospedaliera universitaria e un’università per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali — alla salute, da perdita di chance e da lesione della dignità professionale — derivanti dall’omesso svolgimento delle procedure di conferimento di un incarico di responsabile di struttura complessa.

Il Tribunale ha respinto le domande; la Corte d’appello ha confermato il rigetto, escludendo sia la prova di un concreto danno da mancato incarico, sia la riferibilità del quadro clinico denunciato all’organizzazione del lavoro, e dichiarando inammissibili le osservazioni depositate alla CTU oltre il termine assegnato. La ricorrente impugna la sentenza per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, che denuncia la mancata ammissione della prova orale e la violazione degli artt. 414, n. 5, e 421 cod. proc. civ., è dichiarato inammissibile. La Corte ricorda che chi lamenta il rifiuto di mezzi istruttori deve trascrivere le circostanze oggetto di prova e dimostrare il nesso tra l’omesso accoglimento e la decisione, nonché che questa sarebbe stata diversa. La ricorrente omette del tutto tali indicazioni. I riferimenti al mobbing sono parimenti inammissibili, perché estranei al thema decidendum e non collegati ad alcun atto processuale precedente.

Il secondo motivo, relativo alla asserita nullità della sentenza per l’erronea intestazione dell’ufficio giudiziario, è infondato. L’art. 132 cod. proc. civ. non impone che la collocazione territoriale del giudice risulti già nell’intestazione; è sufficiente che emerga dal contesto dell’atto. Nel caso concreto l’esatta individuazione si ricava dal timbro di cancelleria, che indica la località di pubblicazione della sentenza.

Il terzo motivo investe la ritenuta perentorietà del termine per le osservazioni alla CTU. La Corte richiama l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 5624 del 2022: il secondo termine dell’art. 195 cod. proc. civ. ha natura ordinatoria e la sua inosservanza non preclude la proposizione dei rilievi nel prosieguo del giudizio. Le Sezioni Unite distinguono però tra censure processuali, soggette alle preclusioni dell’art. 157 cod. proc. civ., e critiche di merito, liberamente proponibili. Su tale formante la Corte innesta un autonomo onere di specificità: il ricorrente deve chiarire la natura dei rilievi e richiamarne i passaggi essenziali. Il motivo, che si limita a evocare la violazione dell’art. 195 cod. proc. civ. senza indicare il contenuto delle osservazioni, è inammissibile.

Il quarto motivo, ex art. 360, n. 5), cod. proc. civ., è inammissibile per tre ragioni: l’applicabilità dell’art. 348-ter cod. proc. civ., non avendo la ricorrente dimostrato la diversità delle ragioni di fatto tra i due gradi; il mancato rispetto dell’onere di indicare fatto storico, dato, “come” e “quando” della discussione e decisività, secondo le Sezioni Unite n. 8053 del 2014; l’estensione del paradigma normativo a questioni e argomentazioni, anziché a un preciso accadimento. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e l’attestazione dei presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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