Querela di falso e obbligo di sospensione del processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 5741 del 04.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, il disposto dell’art. 39 del d.lgs. n. 546 del 1992 impone di sospendere il giudizio dinanzi alle commissioni tributarie fino al passaggio in giudicato della decisione sulla querela di falso o sulla questione pregiudiziale relativa allo stato o alla capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio. Si tratta di accertamento pregiudiziale riservato ad altra giurisdizione, del quale il giudice tributario non può conoscere neppure incidenter tantum. Il giudice tributario è pertanto tenuto a sospendere il giudizio dopo avere verificato la pertinenza dell’iniziativa processuale in relazione al documento impugnato e la sua rilevanza ai fini della decisione.

Il Fatto

Il contribuente proponeva ricorso innanzi alla CTP di Pavia avverso diverse intimazioni di pagamento relative a tributi. La CTP accoglieva parzialmente il ricorso, annullando tre intimazioni.

La Commissione tributaria regionale della Lombardia, in riforma della decisione, rigettava l’appello del contribuente e accoglieva parzialmente quello dell’agente della riscossione, confermando il solo annullamento di una intimazione. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, con cui si deduceva la violazione del principio del contraddittorio per mancata comunicazione dell’udienza di trattazione della sospensione, è dichiarato inammissibile per carenza di interesse. I vizi denunciati attengono a un provvedimento cautelare precedente e non alla sentenza impugnata. Il provvedimento cautelare, per la sua strumentalità e provvisorietà, è destinato ad essere superato dalla decisione di merito, sicché l’autonomia di quest’ultima lo rende indipendente dall’esito e dal rispetto delle forme del procedimento cautelare.

Il secondo motivo è rigettato. L’errata indicazione nella motivazione della presenza in udienza dei difensori di entrambe le parti costituisce un semplice errore materiale, irrilevante e non incidente sulla validità della decisione, tanto più che la sentenza rinvia al verbale di udienza che dà correttamente atto dell’assenza del difensore dell’Ufficio.

I motivi terzo e quarto, esaminati unitariamente per connessione, sono invece fondati. Il contribuente aveva proposto la querela di falso il giorno precedente l’udienza di trattazione, come risulta dalla motivazione della sentenza impugnata e dal verbale di udienza. La Corte richiama il proprio orientamento secondo cui l’art. 39 del d.lgs. n. 546 del 1992 impone la sospensione del processo tributario in presenza di querela di falso, trattandosi di accertamento pregiudiziale riservato ad altra giurisdizione (Cass. n. 24107/2012).

Il giudice tributario è quindi tenuto a sospendere il giudizio dopo avere verificato la pertinenza della querela in relazione al documento impugnato e la sua rilevanza ai fini della decisione (Cass. n. 8046/13 e n. 18139/09). A fronte della presentazione della querela di falso, i giudici di appello avrebbero dovuto sospendere il giudizio, previa verifica di tali presupposti.

L’accoglimento dei predetti motivi assorbe l’esame della quinta censura. La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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