Fornitura di filobus in appalto ATI è cessione interna e non intracomunitaria (Cass. civ. Sez. V n. 21885 del 02.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, la fornitura di materiale rotabile effettuata da imprese residenti in altro Stato membro, inserita nell’ambito di un appalto unitario di realizzazione di un sistema di trasporto, con beni destinati ad essere installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto, integra una cessione interna e non una cessione intracomunitaria. Trova quindi applicazione l’art. 7, comma 2, d.P.R. n. 633/1972, con l’ulteriore conseguenza che l’imposta doveva essere esposta in fatturazione. L’art. 38, comma 5, lett. b), d.l. n. 331/1993 esclude la configurabilità di un acquisto intracomunitario in presenza di beni introdotti nel territorio dello Stato in esecuzione di una cessione e destinati ad essere ivi installati o assiemati. L’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito e l’interpretazione del contratto non sono rivedibili in sede di legittimità.

Il Fatto

Un Comune aveva commissionato a un’ATI la realizzazione di un sistema di trasporto eco-compatibile. Dell’ATI facevano parte due imprese italiane, tra cui la capofila, e due imprese comunitarie, belga e tedesca, fornitrici del materiale rotabile. Queste ultime avevano fatturato la prestazione senza applicare l’imposta, qualificando le forniture come cessioni intracomunitarie.

L’amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento IVA per il 2006, pretendendo il versamento dell’imposta dall’Ente locale in qualità di committente. La Commissione tributaria provinciale aveva parzialmente accolto il ricorso dell’Ente; la Commissione tributaria regionale, in appello, ha respinto la pretesa erariale. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo, individuato nel luogo del collaudo del materiale rotabile, avvenuto presso i fornitori comunitari. La censura è infondata: il giudice di appello non ha omesso di esaminare il rapporto contrattuale, ma lo ha correttamente considerato un segmento interno al più ampio rapporto di appalto unitario. Da tale accertamento il giudice di merito ha tratto la conseguenza che la fornitura, considerata unitariamente, doveva ritenersi effettuata in Italia.

Con il secondo motivo la ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 38, commi 2-5, lett. b), d.l. n. 331/1993 e 7, comma 2, d.P.R. n. 633/1972, per avere la CTR qualificato l’operazione come cessione interna e non intracomunitaria. La censura è inammissibile e infondata: essa si risolve in una diversa ricostruzione della fattispecie, preclusa in sede di legittimità, richiamandosi il principio per cui l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità e l’interpretazione del contratto si risolve in un’indagine di fatto riservata al giudice di merito.

Nel merito, la Corte conferma la qualificazione: l’art. 38, comma 5, lett. b), d.l. n. 331/1993 esclude che realizzi un acquisto intracomunitario l’introduzione nel territorio dello Stato di beni destinati ad essere ivi installati, montati o assiemati dal fornitore o per suo conto. La fornitura dei filobus faceva parte della più complessa opera appaltata, con la conseguente applicabilità del comma 2, primo periodo, dell’art. 7 del d.P.R. n. 633/1972. La cessione è dunque interna, con applicazione del modulo attuativo ordinario.

Con il terzo motivo la ricorrente ha sostenuto la sussistenza della soggettività passiva IVA in capo all’Ente locale, quale esercizio di attività d’impresa di trasporto. La censura è inammissibile: secondo il costante principio per cui il processo tributario è strutturato come giudizio di impugnazione del provvedimento e la causa petendi non è modificabile, la motivazione dell’avviso di accertamento evocava le attribuzioni istituzionali dell’Ente e non l’esercizio di un’impresa. Sono pertanto precluse le questioni nuove che postulino accertamenti di fatto non compiuti. Il ricorso è rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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