Compensazione delle spese solo con gravi ed eccezionali ragioni (Cass. civ. Sez. V n. 2231 del 22.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, la cessazione della materia del contendere conseguente all’annullamento in autotutela dell’atto impugnato non comporta automaticamente la compensazione delle spese di lite. Il giudice che intenda derogare alla regola della soccombenza virtuale deve accertare l’esito che il giudizio avrebbe avuto e indicare le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione ai sensi dell’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546/1992. La compensazione è legittima solo quando l’annullamento in autotutela non consegua a una manifesta illegittimità del provvedimento sussistente sin dalla sua emanazione.

Il Fatto

La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso del contribuente e annullava l’atto impositivo. L’Agenzia delle Entrate, dopo aver emesso il provvedimento di sgravio e rimborsato le somme versate, rinunciava all’appello con nota dell’11 giugno 2021. La Commissione tributaria regionale delle Marche dichiarava quindi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 46 d.lgs. n. 546/1992, compensando integralmente le spese di lite.

Il contribuente ricorreva per cassazione con due motivi, censurando la qualificazione dell’estinzione e, soprattutto, la compensazione delle spese, non sorretta da alcuna valutazione sulla soccombenza virtuale.

La Motivazione della Corte

La Corte ritiene infondata la censura sulla qualificazione dell’estinzione. L’Amministrazione non si era limitata a rinunciare al gravame, ma aveva radicalmente abbandonato la maggiore pretesa tributaria, consolidando gli effetti dello sgravio e del rimborso. Corretta, dunque, l’applicazione dell’art. 46 d.lgs. n. 546/1992.

La doglianza sulle spese, invece, coglie nel segno. Il giudice di appello ha compensato le spese limitandosi a prendere atto della cessazione della materia del contendere e del rimborso, senza valutare la soccombenza virtuale e senza individuare le gravi ed eccezionali ragioni richieste dall’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546/1992.

La Corte richiama il proprio orientamento secondo cui la compensazione non segue necessariamente alla cessazione della materia del contendere per annullamento in autotutela, quando tale annullamento non consegua a una manifesta illegittimità del provvedimento sussistente sin dalla sua emanazione. Il riferimento è a Cass., Sez. T, 13 aprile 2016, n. 7273, che a sua volta richiama Cass. n. 22231/11 e Cass. n. 19947/10.

Il percorso è completato dal richiamo alla Corte costituzionale n. 274 del 2005, che dichiarò illegittima la compensazione ope legis delle spese in ogni ipotesi di cessazione della materia del contendere, e a Cass., Sez. V, 14 febbraio 2017, n. 3950, secondo cui resta ferma la possibilità di compensare ai sensi dell’art. 15, primo comma, all’esito di una valutazione complessiva della lite.

Nella specie la sentenza impugnata non ha svolto alcun accertamento sulla soccombenza virtuale né sulle ragioni della deroga. Il primo motivo è quindi accolto, il secondo assorbito. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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