Giudizio di ottemperanza e poteri del commissario ad acta per l’accesso agli (TAR Campania n. 3336 del 26.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza di merito, assegnando un termine per l’adempimento, e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a. La circostanza che l’amministrazione ritenga erronea la decisione non la esonera dall’eseguirla, poiché l’ordinamento appresta i rimedi impugnatori e non consente la disobbedienza al giudicato. L’eccezione di difetto di legittimazione già respinta nella sentenza ottemperanda non può essere riproposta nel giudizio di ottemperanza. La domanda di penalità di mora può essere respinta quando, per le peculiarità della vicenda, la sua applicazione risulti iniqua.

Il Fatto

Le ricorrenti avevano ottenuto dal TAR, con sentenza n. 3448 del 2025, l’accoglimento del ricorso contro il silenzio inadempimento serbato dal Comune sulla richiesta di accesso agli atti edilizi avanzata nel dicembre 2024, con ordine di esibizione della documentazione e condanna alle spese. La sentenza, ritualmente notificata, non era stata eseguita: l’accesso non era stato consentito.

Le ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’esecuzione integrale del giudicato, la condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e la nomina di un commissario ad acta. Il Comune si è costituito eccependo la mancata notifica al controinteressato e il difetto di legittimazione delle ricorrenti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge entrambe le eccezioni preliminari. Quanto alla notifica, le ricorrenti hanno dimostrato di aver trasmesso il ricorso all’indirizzo pec di tutte le parti del giudizio di merito, compresa la controinteressata. Quanto alla legittimazione, la questione era già stata affrontata e respinta nella sentenza ottemperanda, con motivazione che aveva illustrato le ragioni di fatto e i principi che legittimano le istanti ad acquisire copia dei titoli edilizi, strumentali alla tutela dei loro interessi.

Il TAR afferma un principio netto: avverso le decisioni ritenute errate l’ordinamento conosce i rimedi impugnatori, ma non contempla la possibilità di non dare esecuzione al giudicato. Il Comune, che non ha appellato la sentenza di merito, è obbligato a eseguirla. L’inerzia non giustificata dell’amministrazione resta dunque priva di tutela.

In accoglimento del ricorso, il Collegio ordina al Comune di dare esecuzione al giudicato consentendo l’accesso ai documenti richiesti con l’istanza del dicembre 2024, mediante estrazione di copia, entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notificazione di parte se anteriore. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, nomina sin d’ora il commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a., individuandolo nel Prefetto di Caserta, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio. Il commissario, quale ausiliario del giudice, dovrà compiere tutti gli atti necessari all’integrale esecuzione del giudicato entro l’ulteriore termine di trenta giorni, decorrente dalla formale richiesta della parte interessata.

La liquidazione del compenso in favore del commissario, ove dovuta, avverrà al termine dell’incarico, su richiesta del medesimo. Il Prefetto valuterà l’ingiustificata inerzia del Comune, che si è sottratto all’obbligo di esecuzione della sentenza.

Il Collegio respinge invece la domanda di condanna al pagamento delle penalità di mora: tenuto conto delle peculiarità della vicenda, l’applicazione appare iniqua. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con attribuzione al procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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