L’inammissibilità Schengen è ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno (TAR Liguria n. 926 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di inammissibilità nel Territorio Schengen, adottato da uno Stato membro per ingresso e soggiorno irregolare, costituisce un elemento ostativo al rinnovo del permesso di soggiorno in Italia ai sensi dell’art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998. L’amministrazione può legittimamente fondare il diniego su tale presupposto, senza che rilevi la successiva instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, allorché l’istante non contesti l’esistenza e l’efficacia del provvedimento di inammissibilità né alleghi ragioni familiari o umanitarie che giustifichino il rilascio del titolo.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino extracomunitario, chiedeva il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La Questura respingeva l’istanza sul duplice rilievo della cessazione del rapporto di lavoro domestico, come emerso da due sopralluoghi e dal mancato versamento contributivo nel biennio precedente, e della sussistenza di un provvedimento di inammissibilità nel Territorio Schengen emesso dalla Francia per ingresso e soggiorno irregolare. Il ricorrente impugnava il diniego, deducendo difetto di istruttoria e motivazione e sostenendo l’irrilevanza della cessazione del rapporto, avendo trovato una nuova occupazione nel settore agricolo.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il ricorso, rilevando che il provvedimento di inammissibilità in area Schengen, rimasto efficace fino al 17.1.2030, costituisce un presupposto dell’atto gravato che risulta di per sé idoneo a sorreggerne il decisum ai sensi dell’art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998. Il Collegio ha osservato che il ricorrente non aveva contestato né l’esistenza né l’efficacia dell’atto francese, né aveva allegato alcuna ragione familiare o umanitaria valutabile dalla Questura, neppure a seguito del deposito degli atti istruttori disposto in sede cautelare.
Quanto alle censure relative alla cessazione del rapporto di lavoro, il Tribunale le ha ritenute inconferenti, oltre che in contrasto con le stesse premesse del ricorso, atteso che l’elemento ostativo Schengen era di per sé sufficiente a sorreggere il diniego. La successiva instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro non poteva, pertanto, assumere rilievo ai fini del rinnovo. La sentenza conferma il carattere vincolante delle valutazioni di sicurezza effettuate da altri Stati membri dell’area Schengen nell’ambito del sistema comune di controllo delle frontiere.
La particolarità della vicenda ha indotto il Collegio a compensare le spese del giudizio.
Nota della Redazione
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