Giudizio di ottemperanza ammesso per la sola restituzione, estinto per compensazione (TAR Sicilia n. 2295 del 03.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi su una sentenza che abbia annullato un provvedimento di autotutela per vizio delle modalità di esercizio del potere ha natura esclusivamente demolitoria e non contiene alcun accertamento, espresso o implicito, sulla spettanza sostanziale del diritto fatto valere. Nel giudizio di ottemperanza disciplinato dagli artt. 112 e ss. c.p.a., sono pertanto inammissibili le domande che postulino un autonomo accertamento cognitivo, come il riconoscimento del diritto all’indennità di toga e il ricalcolo del trattamento di fine servizio e pensionistico. Rientra invece nel perimetro dell’ottemperanza la domanda meramente ripristinatoria di restituzione delle somme recuperate in esecuzione dell’atto annullato. Il giudice dell’ottemperanza può rilevare l’estinzione del credito per compensazione legale, ai sensi degli artt. 1241 e ss. c.c., quando il controcredito opposto dall’Amministrazione sia già accertato con sentenza passata in giudicato, non essendo necessaria alcuna nuova attività cognitiva.

Il Fatto

Il ricorrente, già avvocato di un ente locale, ha adito il TAR per l’ottemperanza della sentenza n. 455 del 26 febbraio 2018, che aveva accolto un suo precedente ricorso annullando la deliberazione con cui l’Amministrazione aveva revocato in autotutela le delibere istitutive dell’indennità di toga e disposto il recupero delle somme già erogate.

Dedotta l’inerzia dell’ente, il ricorrente ha chiesto la restituzione di quanto recuperato, il pagamento degli arretrati dell’indennità per il periodo 1997-2008, il ricalcolo del trattamento di fine servizio e pensionistico e la nomina di un commissario ad acta. Il Comune si è costituito eccependo il difetto di giurisdizione, la carenza dei presupposti dell’ottemperanza e, in via di compensazione, l’esistenza di un proprio controcredito definitivamente accertato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ricostruito la portata del giudicato azionato, rilevando che la sentenza n. 455/2018 aveva fondato l’annullamento sull’assorbente profilo della violazione dei principi in materia di autotutela, segnatamente per l’omessa comparazione tra interesse pubblico e affidamento dei destinatari, dichiarando espressamente di decidere a prescindere dal merito della legittimità dell’indennità.

Da qui la conseguenza: il giudicato è solo demolitorio e non accerta la spettanza sostanziale del credito. Le domande di riconoscimento dell’indennità, di quantificazione degli arretrati e di ricalcolo del trattamento di fine servizio e pensionistico esigono un autonomo accertamento cognitivo, estraneo al perimetro dell’ottemperanza. Accoglierle trasformerebbe il giudizio esecutivo in un nuovo giudizio di cognizione, con attribuzione al giudice dell’esecuzione di poteri eccedenti il giudicato. Esse sono pertanto inammissibili, spettando la relativa cognizione al Giudice Ordinario, davanti al quale pende già un giudizio per le medesime pretese.

Residua la domanda restitutoria delle somme recuperate in esecuzione della delibera annullata. Essa, in quanto meramente ripristinatoria e consequenziale all’effetto demolitorio, rientra nell’ottemperanza, perché volta a ripristinare lo status quo ante alterato dall’atto caducato.

Nel merito, il Collegio ha richiamato il principio secondo cui il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, non può accertare i presupposti di un’eccezione di compensazione che richieda nuova attività cognitiva (TAR Liguria, Genova, sez. I, n. 704 del 15 luglio 2015). Tale regola conosce però un’eccezione quando il controcredito sia già definitivamente accertato con sentenza passata in giudicato, dovendo il giudice solo verificare l’operatività dell’effetto estintivo (Cass. civ., sez. V, n. 36253 del 13 dicembre 2023).

Nel caso concreto il controcredito dell’ente, di importo ampiamente superiore alla somma richiesta, risulta accertato da ultimo con sentenza della Corte d’Appello dell’8 novembre 2025. Sussistono dunque i presupposti della compensazione legale e il credito restitutorio deve ritenersi estinto. Il ricorso è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte respinto, con integrale compensazione delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

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